5.1.a. Programma triennale forniture e servizi - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
5. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
5.1. Predisposizione Programmi
5.1.a. Programma triennale forniture e servizi
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 37 - 40 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La Parte III del D.Lgs. n. 36/2023 (artt. 37 - 40), dedicata alla programmazione, si apre con l’art. 37 e segna il cambio di passo più significativo rispetto alla previgente disciplina recata dal codice del 2016, congiuntamente alle ulteriori previsioni di cui agli articoli 38 e 39, in perfetta aderenza al criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge n. 78 del 2022, concernente “revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico…” laddove, con specifico riferimento all’attività di programmazione, il legislatore richiama l’esigenza di “..rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità”. Si tratta di una scelta netta che, nell’ottica della massima semplificazione operata dal codice, prevede una unica periodizzazione triennale per la programmazione delle due principali tipologie di appalti (lavori e servizi/forniture) e la definizione in allegati tecnici delle disposizioni di dettaglio con riguardo ai contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Ciò al fine di scongiurare il fenomeno della c.d. programmazione rovesciata, ovvero di una programmazione che non si basa sulle reali esigenze della stazione appltante, ma sulle risorse disponibili. Tale disciplina tiene conto dell’esigenza di assicurare uno stretto collegamento tra programmazione gestionale (di acquisti e lavori) e programmazione finanziaria, alla luce della necessità che prescrive di identificare, quale condizione per l’approvazione, i mezzi finanziari destinati alla copertura di quanto inserito nell’elenco annuale. L’ottica di semplificazione da cui muove la formulazione dell’articolo 37 è mutuata, altresì, dalla circostanza che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C1 73 e 74, al punto 2A (documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – #NEXTGENERATIONITALIA) riguardante le riforme, nella sezione “Semplificazione e concorrenza” è inserito il paragrafo intitolato “Semplificazione in materia di contratti pubblici”, con l’espressa indicazione che la prescritta semplificazione debba avere ad oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione. |
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| D.Lgs.n. 36/2023 art. 37 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L’articolo 37, co. 1 disciplina gli atti programmatori di base, tra i quali è previsto il programma triennale degli acquisti di beni e di servizi e fissa il principio secondo cui i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. I servizi e le forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000 euro). Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è gestita da ANAC e raccoglie gli atti delle stazioni appaltanti relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture e all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni. Tale disciplina non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. |
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D.Lgs. n. 36/2023 All. I.5 |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Come previsto dall'art. 37, co. 6 del codice, l'allegato I.5 definisce: -gli schemi tipo; - gli ordini di priorità degli interventi; - la specificazione delle fonti di finanziamento; - le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; - le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 co. 1 del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi all'allegato stesso (art. 6). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa. Le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento sono disciplinate dall'art. 8, All. I.5. Il predetto allegato indica, in particolare, i contenuti e gli schemi tipo per la programmazione triennale (art. 6, co. 2) costituiti dalle seguenti schede: - G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; - H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; - I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3. Ogni acquisto di beni o servizi riportato nel programma triennale è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione. Nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di beni e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 All. I.5 art. 6 co. 1 bis (come introdotto da D. Lgs. n. 209/2024 art. 77 co. 1 lett. d) n. 2) |
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA / STAZIONE APPALTANTE | Il correttivo ha introdotto il co. 1 bis all'art. 6 dell'All. I.5 D. Lgs. n. 36/2023 per specificare che in caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi, nonchè in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale spetta all'amministrazione ricorrente o delegante. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs.n. 36/2023 All.I.5 art.6 co. 6- 9 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il programma triennale contiene, altresì, i servizi di cui all’articolo 41, co. 10 del codice (in estrema sintesi, i servizi necessari e connessi alla redazione del progetto) nonché le ulteriori acquisizioni di beni e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di beni e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G. Tali acquisizioni di beni e servizi sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi. Nei programmi triennali degli acquisti di beni e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica. |
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| D.Lgs.n. 36/2023 All.I.5 art.6 co. 10-12 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono individuare come prioritari i servizi e i beni necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di beni o servizi, nonché i beni e i servizi cofinanziati con fondi europei, e i beni e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. L’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato. |
Variato co. 12, si veda modifica al rigo successivo |
| D. Lgs. n. 36/2023 All. I.5 art. 6 co. 12 (abrogato da D. Lgs. n. 209/2024 art. 77 co. 1 lett. d) n. 4) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Il correttivo ha abrogato il co. 12 dell'art. 6, All. I.5 D. Lgs. n. 36/2023 che prevedeva che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicassero al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro che prevedessero di inserire nel programma triennale. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs.n. 36/2023 All.I.5 art.6 co. 13 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, che può coincidere con il referente unico per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici (art. 3, co. 13, All. I.5). | |
| D. Lgs. n. 36/2023 All. I. 5 co. 13 bis (come introdotto da D. Lgs. n. 209/2024 art. 77 co. 1 lett. d) n. 5) |
SOGGETTO REFERENTE | Il soggetto referente, individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.5 | L'allegato I.5 è stato novellato, in alcune parti, dal correttivo, D.Lgs. n. 209/2024 art. 67. Nessuna novità è stata introdotta in relazione a quanto sopra esposto. In sostanza le modifiche e integrazioni introdotte, relativamente agli appalti di servizi e forniture, riguardano: - la specificazione che l’obbligo di adottare il programma triennale spetta all'amministrazione che delega le funzioni (o fa ricorso) a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate; - il coordinamento e adeguamento della terminologia utilizzata in materia di trasparenza e pubblicità; - il coordinamento e adeguamento della terminologia e degli strumenti di digitalizzazione ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 36/2023. |
Dal 31/12/2024 |