5.1.a. Programma triennale dei lavori ed elenco annuale dei lavori - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
5. PROGRAMMAZIONE
5.1 Predisposizione dei programmi
5.1.a. Programma triennale dei lavori ed elenco annuale dei lavori
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 37 - 40 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | La Parte III del D.Lgs. n. 36/2023 artt. 37 -40, dedicata alla programmazione, si apre con l’art. 37 e segna il cambio di passo più significativo rispetto alla previgente disciplina recata dal codice del 2016, congiuntamente alle ulteriori previsioni di cui agli articoli 38 e 39, in perfetta aderenza al criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge delega n. 78 del 2022, concernente “revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico…” laddove, con specifico riferimento all’attività di programmazione, il legislatore richiama l’esigenza di “... rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità”. Si tratta di una scelta netta che, nell’ottica della massima semplificazione operata dal Codice, prevede un'unica periodizzazione triennale per la programmazione delle due principali tipologie di appalti (lavori e servizi/forniture) con i relativi aggiornamenti annuali. Ciò al fine di scongiurare il fenomeno della c.d. programmazione rovesciata, ovvero di una programmazione che non si basa sulle reali esigenze della stazione appltante, ma sulle risorse disponibili. Tale disciplina tiene comunque conto dell’esigenza di assicurare uno stretto collegamento tra programmazione gestionale (di acquisti e lavori) e programmazione finanziaria, alla luce della necessità che prescrive di identificare, quale condizione per l’approvazione, i mezzi finanziari destinati alla copertura dei lavori inseriti nell’elenco annuale. L’ottica di semplificazione da cui muove la formulazione dell’articolo 37 è mutuata, altresì, dalla circostanza che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C1 73 e 74, al punto 2A (documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – #NEXTGENERATIONITALIA) riguardante le riforme, nella sezione “Semplificazione e concorrenza” è inserito il paragrafo intitolato “Semplificazione in materia di contratti pubblici”, con l’espressa indicazione che la prescritta semplificazione debba avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 37 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L’articolo 37, co. 1, prevede tre atti programmatori di base: a) il programma triennale dei lavori pubblici; b) l’elenco annuale (che (i) indica i lavori da avviare nella prima annualità; (ii) specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile); c) il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. e fissa il principio secondo cui i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 Euro (soglia di cui all'art. 50, co. 1, lett. a, entro la quale è previsto l'affidamento diretto dei lavori). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art 14, comma 1, lettera a) (che per gli anni 2024-2025 risulta fissata in 5.538.000 Euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni) sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (i cui contenuti sono fissati dall'art. 2 dell'allegato I.7 al codice) e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione (DIP, i cui contenuti sono fissati dall'art. 3 dell'allegato I.7 al codice). I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla suddetta soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è gestita da ANAC e raccoglie gli atti delle stazioni appaltanti relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture e all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni. Tale disciplina non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.5 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Come previsto dall'art. 37, co. 6 del codice, l'allegato I.5 al codice definisce: - gli schemi tipo; - gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell’effettuazione dei lavori programmati e non avviati; - la specificazione delle fonti di finanziamento; - le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; - le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività. Il predetto allegato indica, in particolare, i contenuti e gli schemi tipo per la programmazione triennale (art. 3, co. 2) costituiti dalle seguenti schede: A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; B. elenco delle opere pubbliche incompiute; C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione; D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3 (lavori non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi dall'avvio della procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione. L'allegato specifica anche la rilevanza dei contenuti della programmazione sul piano delle risorse finanziarie da impiegare (art. 3). Nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di ciascun lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi per la realizzazione di ciascun lavoro e, nell'elenco annuale, per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico (art. 3). Nel programma triennale possono essere inseriti anche singoli lotti funzionali e non l'intero lavoro (art. 3). L'allegato I.5 indica anche le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale e disciplina gli obblighi informativi e di pubblicità (artt. 4 e 5). Successivamente all'adozione il programma triennale e l'elenco annuale vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e vengono trasmessi alla banca dati nazionalee dei contratti pubblici: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. Entro 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni (o, in assenza di consultazioni, entro 60 giorni dalla pubblicazione), il programma viene definitivamente approvato (art. 5). L'allegato contiene specifiche previsioni per le opere incompiute, per le quali si auspica il completamento ovvero, quando lo stesso non sia possibile, l'identificazione di soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative (art. 4). |
Variato, si vedano le integrazioni e modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.5 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 77) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'allegato I.5 è stato novellato, in alcune parti, dal correttivo, D.Lgs. n. 209/2024 art. 67, ma nessuna novità è stata introdotta in relazione a quanto sopra esposto. Segnaliamo comunque le modifiche riguardanti: - la specificazione che l’obbligo di adottare il programma triennale spetta all'amministrazione che, per la progettazione e affidamento di lavori, delega le funzioni (o fa ricorso) a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate; - il coordinamento e adeguamento della terminologia utilizzata in materia di trasparenza e pubblicità; - il coordinamento e adeguamento della terminologia e degli strumenti di digitalizzazione ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 36/2023. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.5 | STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. (art. 3 co 13) Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (art. 3 co 14) |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.5 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 77) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione. (art. 3 co 13) Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione. (art. 3 co 14) |
Dal 31/12/2024 |