Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

5. PROGRAMMAZIONE

5.2. Altre attività preliminari

5.2.a. Localizzazione e approvazione del progetto

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 38 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP /AMMINISTRAZIONE COINVOLTA L’articolo 38 disciplina il procedimento di localizzazione e approvazione del progetto di opere pubbliche e di interesse pubblico che risultino non conformi alla pianificazione urbanistica ed edilizia. Tale procedimento non trova dunque applicazione alle opere per le quali sia stata accertata la conformità urbanistica ed edilizia del PFTE da parte: del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per le opere di interesse statale; del Comune, per le opere di interesse locale; della Provincia o della Regione, per le opere di interesse locale che interessino il territorio di almeno due comuni.
La norma, in linea generale, prevede che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla L. n. 241/1990 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Aggiunge poi una serie di disposizioni specifiche per il procedimento diretto alla localizzazione delle opere anzidette.
Stabilisce, in particolare, che la stazione appaltante o l’ente concedente deve provvedere alla convocazione di una conferenza di servizi che si svolge secondo la modalità semplificata di cui all’art. 14-bis della L. n. 241/1990, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate (ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute), e che è volta all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera.

Per le opere pubbliche di interesse statale per le quali è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale:
- contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi la stazione appaltante o l’ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell’espressione del parere;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve contenere sempre l’alternativa progettuale a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana;
- se il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, il progetto è restituito entro 15 giorni dalla ricezione con l’indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie;
- la stazione appaltante o l’ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto;
- il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

Per le opere pubbliche di interesse locale o per quelle di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante trasmette il progetto alle alle autorità competenti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, per la VIA e per lo svolgimento del dibattito pubblico.

Le risultanze della verifica preventiva dell'interesse archeologico, della VIA, del dibattito pubblico e - quando richiesti - i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato sono acquisiti nel corso della conferenza di servizi.
Qualora dalla valutazione di assoggettabilità a verifica preventiva di interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il Soprintendente procede secondo quanto previsto dall'allegato I.8 al codice (dedicato appunto a tale verifica preventiva, prevista dall'art. 41, co. 4, del codice).

La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione. Tale termine è prorogabile una sola volta e per non più di 10 giorni su richiesta delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990).
Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che:
- non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi;
- sono risultate assenti;
- abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, diverse da dalla stazione appaltante, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione dell opere o degli impianti, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici (nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia e sostenibilità finanziaria) che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari.

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni sopra detto (o del termine eventualmente prorogato): - approva il progetto;
- perfeziona l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.
Il perfezionamento di tale intesa:
- ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- comprende il provvedimento di VIA;
- comprende la valutazione di assoggettabilità a verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- comprende i titoli abilitativi necessari;
- comprende la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all’esproprio;
- consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acqusiti, purché il RUP attesti l’assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati e sempre che il ritiro, la revoca o l'annullamento non siano dipesi da vizi inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese acqusiti. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Variati co. 3, 5, 6, 7 e 11, si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 38 co. 3, 5, 6, 7 e 11
(come modificato da D.Lgs. 209/2024 art. 12)
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE / STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE / RUP / AMMINISTRAZIONE COINVOLTA Fermo tutto quanto sopra, il correttivo, di cui al D.Lgs. n. 209/2024, ha riformulato il comma 3 dell'art. 38 del codice al fine di superare delle criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la L. n. 241/1990, scongiurando, così, al contempo, rallentamenti nei processi di realizzazione delle opere pubbliche.
La norma non chiariva la possibilità per la stazione appaltante e l'ente concedente di demandare la convocazione e la partecipazione alla conferenza di servizi a un'amministrazione procedente.
L'art. 38 è stato dunque integrato contemplando l'amministrazione procedente tra i soggetti che possono convocare la conferenza di servizi e che vi partecipano (inserendo tale riferimento ai commi 3, 5, 6, 7 e 11 del medesimo l'art. 38) e prevedendo che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 con una pubblica amministrazione, nei casi in cui non sia tenuto all’espressione di un parere ai sensi dell’articolo 38, commi 4 e 5.
Dal 31/12/2024

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