Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

5. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

5.2. Requisiti e scelta del fornitore

5.2.a. Unico Livello di Progettazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs.n. 36/2023 art. 41, co.12 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'art. 41, co. 12 prevede che i contenuti minimi del progetto sono contenuti nell'All. I.7.  
D. Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 4 bis STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 4 bis dell'All. I.7 dispone che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da:
- una relazione generale illustrativa;
- capitolato tecnico;
- documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.

I predetti co. 13 e 14 dettano la disciplina, rispettivamente, per la determinazione del costo del lavoro e per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta.
Per quanto riguarda la determinazione del costo del lavoro, per i contratti relativi a servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.
Per quanto riguarda la determinazione dell'importo da porre a base d'asta nei contratti di servizi, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
 

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