Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

5. PROGRAMMAZIONE

5.2. Altre attività preliminari

5.2.b. Dibattito pubblico

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 40 STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L’istituto del dibattito pubblico non trova una diretta previsione nelle direttive europee ma per la prima volta entra nella normativa nazionale con l’art. 1, comma 1, lett. qqq) della legge n. 11 del 2016, laddove si fa riferimento a “l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo”.
In linea di continuità, ma anche nella prospettiva di conferire una legittimazione di diritto positivo all’istituto in questione, la legge delega al nuovo Codice ha previsto, tra i principi ed i criteri direttivi, la “revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse” (art. 1, co. 2, lett. o, L. n. 78/2022).
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 40


D.Lgs. n. 36/2023 All. I.6
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE L'art. 40, co. 1, attribuisce alla stazione appaltante o all'ente concedente il potere di indire il dibattio pubblico oltre i casi in cui questo è obbligatorio ai sensi dell'allegato I.6 e ciò nell'ipotesi in cui se ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio.

Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente di una relazione contenente il progetto dell’opera e l’analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
Entro 60 giorni da tale pubblicazione possono presentare osservazioni o proposte: le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell’intervento; le regioni e agli altri enti territoriali interessati dall’opera; i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall’intervento.
Il dibattito pubblico si conclude entro un termine non superiore a 120 giorni (compatibile con le esigenze di celerità) dalla pubblicazione di cui sopra.
L'atto conclusivo è costituto da una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico, contenente una sitetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l’eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente.

Gli esiti del dibattito pubblico, comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini della elaborazione del livelllo successivo di progettazione.

Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, PNC, di cui al D.L. n. 59/2021.

Viene rimessa all'allegato I.6 la disciplina dei seguenti profili:
a) casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio;
b) modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico;
c) modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico;
d) eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.

Il responsabile del dibattito pubblico, ai sensi dell'art. 4, co. 1, All. I.6 D.Lgs. n. 36/2023 è nominato dal titolare dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa tra i dipendenti di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.
 

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