Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

6. PROGETTAZIONE

6.1. Principi generali

6.1.a. Principi della progettazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, ed è volta ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 4 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA La progettazione, come le altre fasi che costituiscono l'appalto, è regolata dalle disposizioni del codice che si interpretano e si applicano in base, in particolare, ai principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, così come definiti agli artt. 1, 2 e 3.
I principi descritti nel codice che investono direttamente la Progettazione sono elencati di seguito.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 1 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Per la progettazione, nel principio del risultato, la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’eseguire il contratto. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice degli appalti e ne assicura la piena verificabilità.
Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
- valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
 
D Lgs. n. 36/2023 art. 2 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il principio della fiducia favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
La progettazione è investita dunque anche del principio della fiducia, nei termini sopra descritti, ai fini del risultato.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 3 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 5 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Nella procedura di gara, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, anche riguardo alla fase della progettazione.
Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico.
Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 8 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Le prestazioni d’opera intellettuale, come il servizio di progettazione, non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 8
(come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 art. 1)
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il D.Lgs. n. 209/2024 ha aggiunto al comma 2 dell'art. 8 le parole "secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater". In virtù del rinvio all'art. 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, la nuova disciplina relativa alla presentazione dell'offerta economica da parte dei professionisti deriva direttamente dal principio di concorrenza. La novella legislativa cerca di bilanciare il principio dell'equo compenso con quello della concorrenza. La regola da applicare è, quindi, quella sancita dal D.Lgs. n. 36/2023 e non la disciplina di cui alla legge n. 49/2023 in materia di equo compenso. Come stabilito dall'Allegato I.13, per i servizi di architettura e ingegneria è ribassabile il 35% dell'offerta, mentre il restante 65% non è assoggettabile a ribasso.
Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 9 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA 1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.
2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento del servizio di progettazione, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 10 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA 1. I contratti pubblici, anche per il servizio di progettazione, non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co 8-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 14)
STAZIONE APPALTANTE In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41 co 10 STAZIONE APPALTANTE Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41 co 14 STAZIONE APPALTANTE Nei contratti di lavori, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41 co 13 SOGGETTI VARI Per i contratti relativi a lavori, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41 co 14 (come modificato dagli artt. 14, co 1, lett. g), nn. 1), 2) e 3), e 72, co 2, lett. f), n. 3), D.Lgs. 209/2024) SOGGETTI VARI Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Dal 31/12/2024
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/06/2020
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA I progetti che prevedono investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse comunitarie, quali interventi PNRR e PNC, ma anche appartenenti al Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-PR-FERS, devono rispettare i principi della tassonomia europea e quindi soddisfare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del Do No Significant Harm (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.  
Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea
del 4/06/2021
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.  
Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, edizione 2023 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Nelle procedure di appalto per affidamento di lavori, compresi gli affidamenti sotto soglia, vi è inoltre obbligo di applicazione dei CAM che riguarda tutti i settori merceologici disciplinati dai CAM e gli affidamenti di qualunque importo.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano le specifiche misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della Pubblica Amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti “appalti pubblici verdi” (Green Public Procurement). Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (PAN GPP versione 2023), accogliendo l’indicazione contenuta nella Comunicazione della Commissione europea “Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” (COM (2003) 302), stabilisce l’obbligo, già introdotto nella versione del 2018, di introdurre “le specifiche tecniche e le clausole contrattuali” dei CAM nella documentazione progettuale e di gara e di tener conto dei criteri premianti dei CAM, laddove la gara sia aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 57, co. 2


D.Lgs. n. 36/2023 art.108, co. 4-5
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il dettato normativo del Green Public Procurement - GPP (Acquisti Pubblici Verdi) è stato confermato con l'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi.
Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, bisogna attenersi a quanto previsto dal DM di approvazione dei CAM per l’edilizia (DM 23.06.2022).
 

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