Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

6. PROGETTAZIONE

6.10. Attività tecniche

6.10.a. Incentivi alle funzioni tecniche

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 1 RUP / STAZIONE APPALTANTE Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 (riportate nella riga sottostante) sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.10 RUP / STAZIONE APPALTANTE Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- collaudo statico (ove necessario).
Integrato, si veda integrazione al rigo che segue
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.10
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 81)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 209/2024 ha aggiunto, tra le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, il coordinamento dei flussi informativi. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 2 RUP / STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 3 RUP / STAZIONE APPALTANTE L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera o lavoro tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 4 RUP / STAZIONE APPALTANTE L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 4
(come sostituito da D.Lgs. n. 209/2024 art. 16)
RUP / STAZIONE APPALTANTE L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile del servizio. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45 co 4 (modificato da D.L. n. 73/2025 convertito dalla L. n. 105/2025 art. 2 co 1, lett. a)) RUP / STAZIONE APPALTANTE L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. Dal 21/05/2025
D.L. n. 73/2025 convertito dalla L. n. 105/2025 art. 2 co 1-bis RUP / STAZIONE APPALTANTE Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, come modificati dagli articoli 16 e 81 D.lgs. n. 209/2024 (Correttivo) e dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 73/2025 convertito dalla L. n. 105/2025 , si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.
Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche in questione sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.
Dal 20/07/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 5 RUP / STAZIONE APPALTANTE Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 6 STAZIONE APPALTANTE Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 7 STAZIONE APPALTANTE Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 45, co. 8 STAZIONE APPALTANTE Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.  

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