Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

6. PROGETTAZIONE

6.5. Primo livello di progettazione

6.5.a. Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il Progetto di fattibilità tecnico - economica, di seguito «PFTE», costituisce il primo dei due livelli successivi di approfondimenti tecnici, che si completa con il Progetto Esecutivo.
 
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co. 6 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il progetto di fattibilità tecnico - economica:
a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co. 6
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 14)
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA L'art. 14, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 209/2024 ha aggiunto alla lett. b) dell'art. 41 comma 6 le parole " di cui al comma 43". Viene modificato il comma 1 dell'art. 43, al fine di rivedere le soglie di applicabilità del BIM, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché per fissare la soglia comunitaria, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti. Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l’impatto dell’obbligatorietà dell’adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti. Inoltre, viene modificato il comma 4 al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici. E' stata, altresì, aggiunta la lett. g - bis), secondo cui: nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co. 7 STAZIONE APPALTANTE Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 6  
L'art. 6 All. I.7 definisce i contenuti del PFTE.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 6 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

E' elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS). -Per la modifica di quest'ultima previsione si veda il rigo successivo-

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, strutture, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente.

La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
a) dell’assetto geometrico-spaziale dell’opera (localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell’opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell’opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all’Allegato I.8;
e) delle misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.
 
D.Lgs n. 36/2023 All. I.7 art. 6
(come modificato da D.Lgs 209/2024 art. 78)
  Il D.Lgs. n. 209/2024 ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 dell' All. I.7 (riportato nel secondo capoverso del precedente rigo) con il seguente: " A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS.) Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 6, co. 6 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua (naturali e artificiali) interferiti dall’opera, l’idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:
a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l’utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentano di migliorare il bilancio energetico dell’edificio, nell’ottica di una sostenibilità complessiva dell’intervento stesso;
d) all’utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”;
f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell’opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice;
g) all’adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell’opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 6, co. 7 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all’Allegato I.8;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilità dell’opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell’opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
Qualora, ai sensi dell’articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l’ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all’interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l’equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.
 
D.Lgs 36/2023 All. I.7 art. 6, co. 8
(come modificato da D.Lgs 209/2024 art. 78)
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Il D.Lgs 209/2024 ha abrogato il comma 8 dell'art 6 dell'All. I.7, che così disponeva: "Qualora, ai sensi dell’articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l’ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all’interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l’equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato".

Il Correttivo ha nel contempo inserito il co. 8-bis che individua il contenuto minimo del PFTE per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 All. I.7 art. 6-bis (introdotto da D.Lgs 209/2024 art. 78) STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA 1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l’opera è inserita, contenente anche una descrizione dell’opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell’ubicazione dell’intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilità dell’opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell’opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma.
Dal 31/12/2024

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