6.6.a. Progetto esecutivo - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
6. PROGETTAZIONE
6.6. Secondo livello di progettazione
6.6.a. Progetto esecutivo
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Il Progetto Esecutivo costituisce il secondo dei due livelli successivi di approfondimenti tecnici, ed è il completamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 41, co. 8 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Il Progetto Esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica: a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco; b) è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione; c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo; d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale; d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) quadro di incidenza della manodopera; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; l) computo metrico estimativo e quadro economico; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; n) piano particellare di esproprio aggiornato; o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22, co. 4 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 78) |
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | L'art. 78 del D.Lgs. n. 209/2024 ha aggiunto all'art. 22, co. 4, dell'All. I.7 le seguenti lettere: p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice; p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico-dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L’accesso dei diversi soggetti interessati all’ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell’ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 All. I.7 art. 22 co. 5 (abrogato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 78) |
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Il D.Lgs 209/2024 ha abrogato il comma 5 dell'art. 22 dell'All. I.7, riportato al rigo precedente. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.7 art. 22 | STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA | Nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale. |