Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

6. PROGETTAZIONE

6.9. Affidamento esterno dei servizi di architettura e ingegneria

6.9.a. Selezione del professionista esterno

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1   Nell’Allegato I.1 del nuovo Codice manca una definizione esplicita dei servizi di architettura e ingegneria. Nondimeno possono ritenersi tali quelli riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ed in particolare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, al collaudo, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al RUP.  
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 41, co 8, lett. d), 8-bis e 9 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA Alla possibilità che si faccia luogo all’affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione fa espresso riferimento il nuovo Codice (art. 41, cc. 8-bis e 9), precisando inoltre che il progetto esecutivo è redatto di regola dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica e che, qualora motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 114, co 4 e 6 STAZIONE APPALTANTE / DIRETTORE LAVORI / COORDINATORE PER LA SICUREZZA Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l’attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche. Qualora le stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice. (comma 6)
Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. (comma 4)
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116 co 4 STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 116 co 4 (modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 40 co 1 lett. a)) STAZIONE APPALTANTE / COLLAUDATORE Per effettuare le attività di collaudo dei lavori: a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti; b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 Libro II Parte IV e artt. 14 co 6, 58 co 1 STAZIONE APPALTANTE Gli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria sopra soglia avvengono con le ordinarie procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice, tenendo presente che l’art. 14, c. 6, vieta il frazionamento artificioso degli appalti per evitare l’applicazione di tali procedure e che l’art. 58, c. 1, consente la suddivisione degli appalti in lotti anche prestazionali di talché emerge la possibilità che nel caso di esternalizzazione dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia concernenti il medesimo intervento si possano individuare quali lotti funzionali la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e il collaudo  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice con le modalità indicate nei righi seguenti.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 1, lett. b) STAZIONE APPALTANTE Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 1, lett. e) STAZIONE APPALTANTE Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.1 art. 1 STAZIONE APPALTANTE Nella procedura negoziata senza bando gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 2 STAZIONE APPALTANTE Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1 (affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea).
Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.1 art. 1, co. 3 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 2-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 18)
STAZIONE APPALTANTE In relazione alla procedure negoziate senza bando di cui alla lettera e) dell'art. 50 -procedura negoziata senza bando-, le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 4 STAZIONE APPALTANTE Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 50 -procedura negoziata senza bando-, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.1 art. 1, co. 2 STAZIONE APPALTANTE La procedura negoziata senza bando prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 49, co. 2 STAZIONE APPALTANTE In attuazione del principio di rotazione degli affidamenti, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 49, co. 3 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 49, co. 4-6 STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (co. 4).

Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), ossia procedure negoziate senza bando, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (co. 5).

È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (co. 6).
Variato co. 4, si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 49, co. 4
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 17)
STAZIONE APPALTANTE / PROGETTISTA L'art. 17 del D.Lgs. n. 209/2024 ha sostituito il comma 4 dell'art. 49 con il seguente: "In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto." In pratica, per giustificare il nuovo affidamento al gestore uscente e senza violare la regola di rotazione, la stazione appaltante dovrà anche verificare la qualità della prestazione resa. Dal 31/12/2024

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