Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

7.1. Soggetti

7.1.a. Stazioni appaltanti

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 All.I.1 art.1, co. 1. lett.a) STAZIONE APPALTANTE Si definisce Stazione Appaltante qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice  
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 1, 2, 3 STAZIONE APPALTANTE Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Per le procedure di importi maggiori, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

Per effettuare le procedure di importo superiore alla soglia indicata, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4, che indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti.
 
Variati co.1 e 3, si vedano le modifiche al rigo successivo.
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 1, 2, 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato l'art. 62, comma 1, solo con riferimento a servizi e forniture, per i lavori la disciplina resta sostanzialmente invariata.
Il comma 3 dell'art. 62 è stato invece integrato dal correttivo prevedendo che l'allegato II.4 indica non solo i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ma disciplina anche gli incentivi, nonché i requisiti premianti.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 5 STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Le stazioni appaltanti qualificate possono effettuare le seguenti attività:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importi superiori a quelli previsti per gli affidamenti diretti;
b) acquisire servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale ai sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere ad effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preferenza per il territorio regionale di riferimento, oppure senza limiti territoriali, previa motivazione,
g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 6 lett. a),b),c),d) STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Per quanto riguarda l’affidamento le stazioni sppaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività:
a) procedere all’acquisizione di forniture e servizi ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedere ad affidamenti per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui all’articolo 14 commi 1 e 2
d) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preferenza per il territorio regionale di riferimento

Inoltre, come indicato al comma 1, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono procedere direttamente ed autonomamente ad affidamenti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti
 
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. a), b), c) , d)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Per quanto riguarda l’affidamento le stazioni sppaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività:
a) procedere all’acquisizione di forniture e servizi ricorrendo a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedere ad affidamenti per appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui all’articolo 14 comi 1 e 2
d) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preferenza per il territorio regionale di riferimento

Inoltre, come indicato al comma 1, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono procedere direttamente ed autonomamente ad affidamenti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti
 
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 6 lett. e), f), g) STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Per quanto riguarda l’esecuzione le stazioni sppaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività:
e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate solo per l’esecuzione;
f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. e), f), g)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Per quanto riguarda l’esecuzione le stazioni sppaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività:
e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate solo per l’esecuzione;
f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d)
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 63, co. 12 STAZIONE APPALTANTE Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento  
D. Lgs n. 36/2023 All. II.4 artt. 5 - 8 STAZIONE APPALTANTE I requisiti ed i livelli di qualificazione delle Stazioni Appaltanti:
- per l’affidamento di servizi e di forniture sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II - articoli 5-6 e nelle tabelle B- C
- per l’esecuzione sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II - articoli 7-8 e nella tabella C-ter
 
D.Lgs n. 36/2023 All.II.4 art. 6 STAZIONE APPALTANTE Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.
Oltre ai suddetti requisiti obbligatori, la stazione appaltante ottiene un punteggio in funzione del grado di possesso dei requisiti di cui alla tabella B mentre gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C. Entrambe le tabelle si trovano nell’Allegato II.4.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 63, co. 3
 
STAZIONE APPALTANTE Ogni stazione appaltante può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori le Stazioni Appaltanti devono ricorrere a quelle qualificate o a centrali di committenza qualificate.
Le stazioni appaltanti possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione di servizi e forniture
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 63, co. 2 STAZIONE APPALTANTE La qualificazione delle stazioni appaltanti per l’affidamento di servizi e forniture si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo
Fino al 30/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 63, co. 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
STAZIONE APPALTANTE La qualificazione delle stazioni appaltanti per l’affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 artt. 5- 6 e Tabelle A-B-C
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE L'art. 88 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato le Tabelle A --B -C e il comma 5 dell'art. 5 dell'All. II.4 in merito alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato publico privato. Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 All.II.4 art.5 STAZIONE APPALTANTE Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti richiesti e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
Variato co.5, si vedano le modifiche al rigo successivo.
D.Lgs n. 36/2023 All.II.4 art.5
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti richiesti e ottenere un punteggio complessivo per i requisiti pari o superiore a:
a) livello SF3: trenta punti;
b) livello SF2: quaranta punti;
c) livello SF1: cinquanta punti.
Fino al 30 giugno 2024 (termine non prorogato), la qualificazione nei livelli di cui al comma 1, può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1 e SF2.
Ai fini della progettazione e dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 All. II.4 art. 8 STAZIONE APPALTANTE I requisiti e livelli di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per l’esecuzione sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II - articolo 8.

Le stazioni appaltanti qualificate per l’affidamento di servizi e forniture sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione di servizi e forniture anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
Dopo il 31 dicembre 2024 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione (comma 2):
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 229 del 29 /12/2011.

Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
Dopo tale termine la possibilità di eseguire i contratti è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
b) sistema di formazione e aggiornamento del personale;
c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 22 del 9 /12/2011
Fino al 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 All. II.4 art. 8 e Tabella C-ter
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE A decorrere dall'1/01/2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture sono qualificate anche per l'esecuzione di servizi e forniture per i corrispondenti livelli di qualifica.

A decorrere da tale data, la possibilità di eseguire il contratto per livelli superiori a quelli di qualifica per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali è valutata è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione dalla Tabella C-ter:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture possono, fino al 31/12/2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

A decorrere dal 1 gennaio 2025, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3 (iscrizione AUSA e possesso figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP), e al soddisfacimento dei requisiti del comma 2 (rispetto dei termini di pagamento di imprese e fornitori; assolvimento obblighi di comunicazioni nel confronti di ANAC; partecipazione al sistema di formazione aggiornamento del personale), come definiti per i diversi livelli di qualificazione indicati nella Tabella C-ter.

Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate, ai sensi dell'art. 63, comma 2, di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art 62, comma 6, lettere c) e d) (servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea; ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1.

L'art. 13-ter, comma 2, dell'All. II.4, percisa tuttavia che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate per l'esecuzione di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione, e comunque non oltre il 25/02/2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31/12/2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
Dal 01/01/2025
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 13-ter, co.1
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE Le Tabelle A, B e C, come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall’ANAC all’esito delle istanze presentate a decorrere dal 31/12/2024 nonché, in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell’art. 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data del 31/12/2024 restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'art. 11. Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 63, co. 1-4 STAZIOE APPALTANTE / ANAC Le Stazioni Appaltanti Qualificate sono iscritte in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità; ciascuna stazione appaltante che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco.
Sono iscritti di diritto nell'elenco il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori, Sport e salute S.p.a.
In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco.
 
D.Lgs n. 36/2023 All.II.4 art. 9, co.1 STAZIONE APPALTANTE La qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento del livello SF1.
La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024
 
D.Lgs n. 36/2023 All.II.4 artt. 10 - 13 STAZIONE APPALTANTE Le procedure e modalità di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e le eventuali sanzioni sono indicate nell’Allegato II.4 - Parte III articoli 10-11-12 e Parte IV art. 13  
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 10 STAZIONE APPALTANTE / ANAC Per appalti di importo superiore alle soglie previste, le stazioni appaltanti non qualificate consultano l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate sul sito istituzionale dell’ANAC e rivolgono ad una di quest'ultime la domanda di svolgere la procedura di gara, che si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione.
In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC che provvede, entro quindici giorni, all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione.
Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio possono essere sanzionate.
 
ANAC, Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 STAZIONE APPALTANTE / ANAC ANAC, con Delibera n.266 del 20/6/2023, ha emanato il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Data di entrata in vigore 1 luglio 2023
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 9, 11 STAZIONE APPALTANTE Il ricorso alla Stazione Appaltante qualificata è formalizzato mediante un accordo di convenzione o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Pertanto, fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le Stazioni Appaltanti qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione e svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale.
Fino al 30/12/2024
Variato il comma 9
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 9
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE L'art. 25 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 9 dell'art. 62 limitandosi a sostituire l'espressione "mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza" con "apposita convenzione".
Ne deriva che il comma 9 dell'art. 62 ora prevede che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000 o ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.241/1990 o mediante apposita convenzione.
Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione e svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 12 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:
a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 artt. 5- 6 e Tabelle B e C STAZIONE APPALTANTE I requisiti e i livelli di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la progettazione e l'affidamento servizi e forniture sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II - articoli 5 e 6 e nelle tabelle B e C. Fino al 30/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 62, co. 14 STAZIONE APPALTANTE Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.
Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice, ma se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte ed ognuna è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
Le stazioni appaltanti nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 15 L. n. 241/1990.
 
ANAC, Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 STAZIONE APPALTANTE / ANAC L'ANAC il 20/6/2023 ha emanato la Delibera n.263 relativa all'adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»
Data di entrata in vigore il 1° luglio 2023, acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.
 
ANAC, Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 STAZIONE APPALTANTE / ANAC L'ANAC il 20/6/2023 , ha emanato la Delibera n.261 relativa all'individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3 del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.
Data di entrata in vigore il 1° luglio 2023.
 

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