Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

7.1. Soggetti

7.1.b. Centrali di committenza

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.lgs n. 36/2023 All.I.1 art.1, co. 1 lett.i) CENTRALE DI COMMITTENZA Si definisce "centrale di Committenza" una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza.  
D.lgs n. 36/2023 art. 62, co. 7 CENTRALE DI COMMITTENZA Le centrali di committenza sono iscritte in specifica sezione dell'elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, co. 1.
In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, effettuano le seguenti attività:
a) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettare, aggiudicare e stipulare contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettare, aggiudicare e stipulare convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituire e gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lett. g).
 
D.lgs n. 36/2023 art. 62, co. 8 CENTRALE DI COMMITTENZA Quanto indicato nell’allegato II.4 in merito alla qualificazione può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  
D.lgs n. 36/2023 All. II.4 artt. 7 - 8 CENTRALE DI COMMITTENZA I requisiti di qualificazione per le Centrali di Committenza relativi all'affidamento ed all'esecuzione di servizi e forniture sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II articoli 7 e 8.
Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello SF2 per i servizi e le forniture.
 
D.lgs n. 36/2023 art. 63, c. 7 CENTRALE DI COMMITTENZA I requisiti di qualificazione delle centrali di committenza per l'affidamento si riferiscono:
a) all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
c) all’esperienza maturata nell’attività di affidamento ed esecuzione di contratti,
 
D.lgs n. 36/2023 All. II.4 artt. 7 - 8 CENTRALE DI COMMITTENZA Le centrali di committenza per essere qualificate per servizi e forniture devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1 dell’Allegato II.4, ovvero:
a) iscrizione all’AUSA;
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Per le centrali di committenza, i punteggi per la qualificazione relativa a servizi e forniture sono ridotti del 20 per cento.
L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
 
D.lgs n. 36/2023 All. II.4 - art. 8 CENTRALE DI COMMITTENZA Le centrali di committenza qualificate per l’affidamento di servizi e forniture, fino al 31 dicembre 2024, sono qualificate anche per l’esecuzione di servizi e forniture anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
Dopo tale termine, la possibilità per le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella Tabella C-ter per l'esecuzione di servizi e forniture con riferimento al quinquennio precedente la domanda di qualificazione (comma 2):
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 229 del 29 /12/2011 (detenzione e alimentazione di sistemi informatizzati contenenti dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche e le altre informazioni previste da tali norme ivi compresa l'acqusizione del CUP).
 
Fino al 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 8, co. 1- 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
CENTRALE DI COMMITTENZA A decorrere dal 1 gennaio 2025, le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture, sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente delle tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
A decorrere da questa data, la possibilità per le centrali di committenza qualificate di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-ter dell'All. II.4, per l’esecuzione di servizi e forniture:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Dal 01/01/2025
D.lgs n. 36/2023 art. 63, co. 3 e 6 CENTRALE DI COMMITTENZA Ogni centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
Le Centrali di Committenza possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione di servizi e forniture.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs .n. 36/2023 art. 63, co.3 e 6
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
CENTRALE DI COMMITTENZA Ogni centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
Le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell’Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
Dal 31/12/2024
D.lgs n. 36/2023 art. 63, c. 2 CENTRALE DI COMMITTENZA Per le centrali di committenza la qualificazione per l’affidamento di servizi e forniture si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino a 750.000 euro
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
CENTRALE DI COMMITTENZA Il correttivo estende tale disposizione sulla qualificazione, articolata nelle anzidette fasce, anche all'esecuzione.
La qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello per servizi e forniture fino a 750.000 euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo
Dal 31/12/2024
D.lgs n. 36/2023 art. 63 co. 1 e 4 CENTRALE DI COMMITTENZA / ANAC Le Centrali di Committenza Qualificate sono iscritte in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità; ciascuna Centrale di Committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco
Sono iscritti di diritto nell'elenco: il Ministero Infrastrutture e Trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, Sport e salute S.p.a.
Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Fino al 27/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 4
(come integrato da D.L. n. 201/2024 art. 7)
CENTRALE DI COMMITTENZA / ANAC Le centrali di committenza qualificate sono iscritte in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità. Ciascuna centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta in detto elenco.
Sono iscritti di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC: il Ministero Infrastrutture e Trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze con compentenza sul territorio del capoluogo di regione.
Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
Dal 28/12/2024
D.lgs n. 36/2023 All.II.4 artt. 10 -13 CENTRALE DI COMMITTENZA Le procedure e modalità di iscrizione all’elenco delle centrali di committenza qualificate e le eventuali sanzioni sono indicate nell’Allegato II.4 - Parte III articoli 10-11-12 e Parte IV art. 13.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 13-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
CENTRALE DI COMMITTENZA / ANAC/ TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI E CENTRALI COMMITTENZA Per il coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali committenza qualificate è istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate (presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del MIT, un rappresentante del MEF, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e uno dell'UPI) che svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l’attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'art. 62, co. 9, e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'art. 62, co. 10;
b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al partenariato pubblico privato e alla finanza di progetto;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnoclogie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili per le attività di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
Dal 31/12/2024
D.lgs n. 36/2023 art. 63, co. 12 CENTRALE DI COMMITTENZA Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.  
D.lgs n. 36/2023 art. 62, co.10 STAZIONE APPALTANTE / CENTRALE COMMITTENZA / ANAC Per appalti di importo superiore alle soglie previste, le stazioni appaltanti non qualificate consultano l’elenco delle centrali di committenza qualificate sul sito istituzionale dell’ANAC e rivolgono a queste ultime la domanda di svolgere la procedura di gara: la domanda si intende accolta se non si riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione.
In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione.
Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 63, co. 11, secondo periodo.
 
D.lgs n. 36/2023 art. 62, c. 9 e 11 CENTRALE DI COMMITTENZA Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 o ai sensi dell'art.15 della L. n. 241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.
Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione e svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 9
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
CENTRALE DI COMMITTENZA L'art. 25 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 9 dell'art. 62 limitandosi a sostituire l'espressione "mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza" con "apposita convenzione".
Ne deriva che il comma 9 dell'art. 62 ora prevede che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000 o ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.241/1990 o mediante apposita convenzione.
Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione e svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale.
Dal 31/12/2024
D.lgs n. 36/2023 art. 62, co. 13 CENTRALE DI COMMITTENZA Le centrali di committenza che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.  
D.lgs n. 36/2023 art. 62, co.16 CENTRALE DI COMMITTENZA Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.  

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