Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

7.1. Soggetti

7.1.c. Operatori economici

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 All.I.1 art.1, co. 1 lett. l OPERATORE ECONOMICO Si definisce operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.  
D.Lgs n. 36/2023 art. 65, co. 2 OPERATORE ECONOMICO Rientrano nella definizione di operatori economici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
c) i consorzi tra imprese artigiane
d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa
e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) i consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 65, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le Stazioni Appaltanti ammettono alle procedure di affidamento gli operatori economici nazionali nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
D. Lgs. n. 36/2023 art. 65, co. 3 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le specifiche prestazioni e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.  
D. Lgs. n. 36/2023 art. 66 OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, sono ammessi a partecipare:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 66, co. 2 OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura i soggetti indicati nell'art. 66, co. 1 devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offire sul mercato servizi di ingegneria ed architettura, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.  
D.Lgs n. 36/2023 All. II.12 artt. 34 - 40 OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA L’allegato II.12 disciplina il Sistema di qualificazione degli operatori economici.
Nella Parte V dell’allegato dall’art. 34 all’art. 40 sono disciplinati i requisiti richiesti alle diverse tipologie di operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
In particolare sono indicati i requisiti richiesti ai professionisti singoli, alle società di ingegneria, ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE e ai raggruppamenti temporanei.
Inoltre all’art. 40 è disciplinata la verifica dei requisiti e delle capacità.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 67 co. 1 OPERATORE ECONOMICO I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 100, comma 4. Fino al 30/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 67, co. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 27)
OPERATORE ECONOMICO / CONSORZIO I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) sono disciplinati dall’allegato II.12, che si occupa del sistema di qualificazione e dei requisiti per gli esecutori di lavori, nonché dei requisiti per la partecipazione alla procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Per i consorzi stabili, ossia per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), resta fermo che i requisiti, per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 4, 7 e 8 CONSORZIO STABILE I consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lett. g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
Tali consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 4, 7 e 8
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 27)
CONSORZIO STABILE I consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lett. g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
Tali consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.
Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 68 RTI / CONSORZIO ORDINARIO / IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE La presentazione di offerte da parte di soggetti associati in raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari è regolamentata dall’art.68.
I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione.
Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. L'individuazione di ques'ultimo e il mandato stesso devono risultare da scrittura privata autenticata.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 69 OPERATORE ECONOMICO Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.  
D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 2 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.  
D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 3 OPERATORE ECONOMICO Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.
All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11.
 
D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 11 STAZIONE APPALTANTE Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici:
· quale requisito di capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto.
· quale requisito di capacità tecnica e professionale: di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Fino al 30/12/2024
D Lgs n. 36/2023 art. 100, co. 11
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 32)
STAZIONE APPALTANTE L’art. 32 del D. Lgs. n. 209/2024 ha così modificato i requisiti richiesti:
- quale requisito di capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni
precedenti a quello di indizione della procedura.
- quale requisito di capacità tecnica e professionale: di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
Dal 31/12/2024

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