Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

7.2. Clausole comuni

7.2.a. Clausole comuni ai contratti

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 art. 56, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici per i settori speciali ricadenti nelle fattispecie indicate nell’art. 56 comma 1.  
D. Lgs. 36/2023 art. 61, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Fino al 30/12/2024
D. Lgs. 36/2023 art. 61, co. 1
(modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 24)
STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Dal 31/12/2024
D. Lgs. 36/2023 art. 61, co. 2
(abrogato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 24)
STAZIONE APPALTANTE Con riferimento ai requisiti richiesti per i contratti riservati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Abrogato dal 31/12/2024
D. Lgs. 36/2023 art. 61, co. 2-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 24)
STAZIONE APPALTANTE Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 48, comma 2, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese. Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 61, co. 3

D.Lgs n. 36/2023 All. II.3
STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti danno espressamente atto nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti che si tratta di appalto o concessione riservati, prevedendo come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate
I meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili sono previsti nell’Allegato II.3 del codice.
 
L. n. 68/1999 art. 1 STAZIONE APPALTANTE Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68  
L. n. 381/1991 art. 4 STAZIONE APPALTANTE Si considerano persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.  

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