Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

7.2. Clausole comuni

7.2.d. Accordi quadro

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 All. I.1 art. 2, co. 1 lett. n) STAZIONE APPALTANTE Si definisce accordo quadro, l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.  
D. Lgs. 36/2023 art. 59, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati.
Nell’accordo quadro deve essere indicato il valore stimato dell’intera operazione contrattuale.
La stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto per i casi di riapertura del confronto competitivo, ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo, a meno che non venga riaperto il confronto competitivo, come previsto dai commi 4, lettera b), e 5 del medesimo art. 59.
Fino al 30/12/2024
D. Lgs. 36/2023 art. 59, co. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 22)
STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, nei casi di cui la decisione a contrarre indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di servizi e forniture.
Nei casi di cui al comma 4, lettera a) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l’effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.
L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale e in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
In particolare, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative se l’appalto consequenziale comporta modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo, a meno che non venga riaperto il confronto competitivo, come previsto dai commi 4, lettera b), e 5.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art. 59, co. 2 STAZIONE APPALTANTE Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dall’articolo 59, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate al momento dell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati.
In sede di appalto non possono essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 59, c. 3 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante può concludere accordi quadro con un solo operatore economico e, in questo caso, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 59, c. 4 STAZIONE APPALTANTE L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro e senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; la stazione appaltante individua l'operatore economico che effettuerà la prestazione con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e delle forniture;
c) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e delle forniture e se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto, e in parte, con la riapertura del confronto competitivo
La scelta tra le due proedure avviene in base a criteri oggettivi, indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro, i quali precisano anche a quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.
Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
 
 
D.Lgs n. 36/2023 art. 59, co. 5 STAZIONE APPALTANTE Gli eventuali confronti competitivi si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) Consultazione degli operatori economici: per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) Fissazione di un termine per la presentazione delle offerte: la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) Presentazione delle offerte: le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) Aggiudicazione dell’appalto: la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.
 
D. Lgs. 36/2023 art. 59, co. 5-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 22)
STAZIONE APPALTANTE Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.
Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell’appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Dal 31/12/2024

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