7.2.e. Revisione prezzi - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA
7.2. Clausole comuni
7.2.e. Revisione prezzi
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Queste clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. | Fino al 30/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 2 lett. b) (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 2-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | Per gli appalti di servizi e forniture resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione prezzi. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 3 lett b) | STAZIONE APPALTANTE | Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: b) gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.lgs n. 36/2023 art. 60, co. 3 lett. b) (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici: b) gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’Allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater. | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4-ter (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione. |
Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 4-quater (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 23) |
STAZIONE APPALTANTE | L’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto. | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. |