Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA

7.3. Scelta del contraente

7.3.b. Procedura ristretta

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs n. 36/2023 All. I.1 - art. 3 g STAZIONE APPALTANTE Le procedure ristrette sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice.  
D.Lgs n. 36/2023 art.72, c. 1 STAZIONE APPALTANTE Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.  
D.Lgs n. 36/2023 art.72, c. 2 STAZIONE APPALTANTE Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.  
D.Lgs n. 36/2023 art.72, c. 3 STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte.  
D.Lgs n. 36/2023 art.72, c. 4 STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze:
a) l'avviso contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1e che siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione
b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
 
D.Lgs n. 36/2023 art.72, c. 6 STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal codice, la stazione appaltante può fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
 
D.Lgs n. 36/2023 art.72, c. 5 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 (amministrazioni sub-centrali) possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.  
D.Lgs n. 36/2023 art.70, c. 6 STAZIONE APPALTANTE Nelle procedure ristrette, le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse.
In ogni caso, nelle procedure ristrette, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque e la stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
 
D.Lgs n. 36/2023 art.70, c. 4 STAZIONE APPALTANTE Sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
Variata lettera f)
si vedano le modifiche al rigo successivo
D. Lgs. 36/2023 art 70, co. 4
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 28)
STAZIONE APPALTANTE Sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 All. II.6 Parte I STAZIONE APPALTANTE Le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi dei settori ordinari sono indicate nell’Alleg. II.6 – Parte I.  
D.Lgs n. 36/2023 All. II.6 Parte II STAZIONE APPALTANTE Le informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi, nei bandi e negli avvisi di gara nei settori speciali sono indicate nell’Alleg. II.6 – Parte II.  
D.Lgs n. 36/2023 All. I.3 art. 1 STAZIONE APPALTANTE / RUP Le gare di appalto con procedura ristretta si devono concludere:
- se è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita nel termine massimo di dieci mesi
- se è utilizzato il criterio minor prezzo nel termine massimo di sei mesi.
Tali termini corrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
Se la stazione appaltante Le gare di appalto con procedura ristretta si devono concludere:
- nel termine massimo di 10 mesi se è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita ;
- nel termine massimo di 6 mesi se è utilizzato il criterio del minor prezzo .
Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
Se la stazione appaltante o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.
In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese
In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Variati co. 1 e 5,
si vedano le modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 17, co. 3-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 5)
STAZIONE APPALTANTE / RUP Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la prubblicazione del bando di gara o linvio degli inviti.
In coerenza con ciò, l'art. 76 del D. Lgs. 209/2024 ha integrato l’art.1, co. 1, dell’allegato I.3, introducendo un nuovo termine per gli appalti di lavori e indicando che i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.

L’art. 76 del D.Lgs 209/2024 ha integrato anche il comma 5 del suddetto art.1 dell’allegato I.3, indicando che in circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare di un mese anche il termine di cui al comma 1, primo periodo (termine di tre mesi dall’approvazione del progetto per la pubblicazione dei documenti di gara per gli appalti di lavori)
Anche il suddetto temine, può essere prorogato di un ulteriore mese con atto proprio del RUP, in presenza di i situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art.17, co. 1 e 3 STAZIONE APPALTANTE Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono la procedura nei termini indicati nell'allegato I.3.
Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Fino al 30/12/2024
D. Lgs. 36/2023 art. 17, co. 1, 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 5)
STAZIONE APPALTANTE Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali e concludono la procedura entro i termini indicati nel'allegato I.3.
Il superamento del termine costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art.17, c. 4 STAZIONE APPALTANTE Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.  
D.Lgs n. 36/2023 art.17, c. 5 e 6 STAZIONE APPALTANTE L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
 
D. Lgs. n. 36/2023 art. 18 STAZIONE APPALTANTE Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18 (si rinvia alla scheda 9.5.d).
Per quanto riguarda i termini, va evidenziato che per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il termine per la stipula del contratto è di 60 giorni, mentre per quelli di importo inferiore a dette soglie è di 30 giorni, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.
Per i soli contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (salvi i casi: (i) in cui sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non sia stato proposto ricorso avverso il bando o la lettera di invito o questo sia stato respinto; (ii) di appalti specifici basati su sistema dinamico di acquisizione; (iii) di accordo quadro; (iv) contratti sotto soglia di rilevanza europea) trova applicazione il c.d. termine di stand still, ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvediento di aggiudicazione.
Variato co. 3, si vedano le modifiche al rigo successivo
D. Lgs. n. 36/2023 art. 18
(come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.6)
STAZIONE APPALTANTE L'art. 6 del D. Lgs n. 209/2024 ha ridotto il termine previsto al comma 3, prima del quale non puo esssere stipulato il contratto, da trentacinque a trentadue giorni dal'invio del'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art.17, c. 8 - 10 STAZIONE APPALTANTE Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, la stazione appaltante, per motivate ragioni, può disporre di iniziare l’esecuzione del contratto anche prima della stipula.
Se sussistono le ragioni d’urgenza, l’esecuzione viene sempre iniziata prima della stipula, ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
 
D.Lgs n. 36/2023 art.60, c. 1 STAZIONE APPALTANTE Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Fino al 30/12/2024
D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1
(come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.23)
STAZIONE APPALTANTE Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Dal 31/12/2024
D.Lgs n. 36/2023 art.35, c. 2a, 3 STAZIONE APPALTANTE Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime
Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili.
 

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