7.3.d. Dialogo competitivo - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA
7.3. Scelta del contraente
7.3.d. Dialogo competitivo
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs n. 36/2023 All. I.1 art.3, co.1 lett. i) | STAZIONE APPALTANTE | Si definisce dialogo competitivo, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.70, co. 3 |
STAZIONE APPALTANTE | Con riferimento all’applicabilità della procedura, le stazioni appaltanti utilizzano il dialogo competitivo per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell’allegato II.5. Inoltre le stazioni appaltanti utilizzano il dialogo competitivo per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Con riferimento individuazione dei candidati, nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.70, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure di dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possano limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, ammessi a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co.3 | STAZIONE APPALTANTE | Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato, le stazioni appaltanti indicano le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo. In merito al criterio di aggiudicazione, il codice dispone che l’appalto sia aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co.2 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | ll termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stabilito dal Codice in trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co.4 | STAZIONE APPALTANTE | Prima dell’avvio del dialogo, le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo e presentare, ove opportuno, le offerte modificate. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co. 5 | STAZIONE APPALTANTI | Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell’appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Qualora sia stato indicato nel bando di gara, il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive e prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. Una volta dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante, sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo, invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale che contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante, le offerte presentate possono essere, chiarite, precisate e perfezionate: tuttavia, i chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni, non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nei documenti di gara, qualora conseguenti variazioni dei contenuti dell’offerta rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE | La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Per la conclusione della procedura, la stazione appaltante, dopo avere dichiarato concluso il dialogo e avere informato i partecipanti rimanenti, invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L’offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante, le offerte presentate possono essere, chiarite, precisate e perfezionate. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.74, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 | STAZIONE APPALTANTE / RUP | II termine massimo per la conclusione della procedura di dialogo competitivo è di 7 mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando fino alla aggiudicazione e non possono essere sospesi neanche i pendenza di contenzioso sulla procedura. Se deve essere effettuata la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. |
|
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76) |
STAZIONE APPALTANTE / RUP | Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art.35 co. 2b, 3 | STAZIONE APPALTANTE | Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito nelle procedure negoziate in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitate. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. |