7.3.e. Partenariato per l’innovazione - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA
7.3. Scelta del contraente
7.3.e. Partenariato per l’innovazione
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs n. 36/2023 art.70, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi innovativi e di acquistare successivamente le forniture e i servizi che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture o i servizi che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.75, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l’esigenza di prodotti o servizi innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica anche gli elementi dei prodotti o servizi innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni devono essere sufficientemente precise da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.75, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.75, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.70, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.75, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.75, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. |
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| D.Lgs n. 36/2023 art.75, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | L’offerta iniziale e quelle successive, esclusa l’offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l’interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. |
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| D.Lgs n. 36/2023 art.70, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE | Nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all’articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest’ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. | |
| D.Lgs n. 36/2023 All. I.3 | STAZIONE APPALTANTE | Le gare di appalto con procedura di partenariato per l'innovazione si devono concludere nel termine massimo di 9 mesi. Tale termine decorre dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Se la stazione appaltante o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, il termine sopraindicato è prorogato per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare il termine suddetto per un massimo di 3 mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 3 mesi. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3, art. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76) |
STAZIONE APPALTANTE | Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 All. II.6 Parte I | STAZIONE APPALTANTE | Le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi dei settori ordinari sono indicate nell’Alleg. II.6 – Parte I | |
| D.Lgs n. 36/2023 All. II.6 Parte II | STAZIONE APPALTANTE | Le informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi, nei bandi e negli avvisi di gara nei settori speciali sono indicate nell’Alleg. II.6 – Parte II | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.18 | STAZIONE APPALTANTE | Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18 . Per quanto riguarda i termini, va evidenziato che per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il termine per la stipula del contratto è di 60 giorni, mentre per quelli di importo inferiore a dette soglie è di 30 giorni, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Per i soli contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (salvi i casi: (i) in cui sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non sia stato proposto ricorso avverso il bando o la lettera di invito o questo sia stato respinto; (ii) di appalti specifici basati su sistema dinamico di acquisizione; (iii) di accordo quadro; (iv) contratti sotto soglia di rilevanza europea) trova applicazione il c.d. termine di stand still, ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. |
Variato comma 3 vedasi le modifiche alla riga sucessiva |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 18 (come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.6) |
STAZIONE APPALTANTE | L'art. 6 del D. Lgs n. 209/2024 ha ridotto il termine previsto al comma 3, prima del quale non può esssere stipulato il contratto, da trentacinque a trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1 (come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.23) |
STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art.35, co. 2, lett.b), 3 | STAZIONE APPALTANTE | Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini della procedura, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. |