7.3.f. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
7. PROCEDURE COMUNI PER SOPRA E SOTTO SOGLIA
7.3. Scelta del contraente
7.3.f. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs n. 36/2023 art.70, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con le modalità indicate all'articolo 50, e possono altresì utilizzare tale procedura, per gli appalti sopra soglia, nei casi specifici, individuati dall’articolo 76 del codice . | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.50, co. 1, lett. e) D.Lgs n.36/2023 All. II.1 |
STAZIONE APPALTANTE | E' possibile utilizzare la procedura negoziata senza bando anche per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, gestiti con le modalità previste nell’Allegato II.1 e nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici sopra soglia di rilevanza europea mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 2, lett. a) | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, per gli appalti sopra soglia, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 2, lett. b) - 3 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui alle lettere b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 2, lett.c) | STAZIONE APPALTANTE | La procedura negoziata senza bando è anche consentita, per gli appalti sopra soglia, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura negoziata senza bando è, inoltre, consentita nei casi seguenti: a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, comunque, di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | In merito alla applicabilità ai concorsi di progettazione, il codice prevede che la procedura negoziata senza bando sia consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | La procedura negoziata senza bando può essere usata per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e, ai fini dell'applicazione delle soglie comunitarie di cui all'art. 14, l'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 art.76, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE | Per i casi previsti dall’art.76, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, e tecnica e professionale desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. |
|
| D.Lgs n. 36/2023 All. II.1 art.1, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una indicazione motivata delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.50, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | Per gli affidamenti con procedura negoziata, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione dei casi che sono indicati all’articolo 108, comma 2. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.108 | STAZIONE APPALTANTE | Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera. |
Variato comma 7 dell'art.108, vedasi le modifiche alla riga successiva |
| D.Lgs n. 36/2023 art.108, co.7 (come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.36) |
STAZIONE APPALTANTE | L’articolo 36 del D. Lgs. 209/2024 ha modificato il comma 7 dell’art. 108 aggiungendo dopo il terzo periodo “Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra". | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art.50, co. 2. All. II.1 art. 3 co. 4) |
STAZIONE APPALTANTE | Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure utilizzate. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effttuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. |
|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 2-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 18) |
STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero l'avvio delle procedure negoziate senza bando previste da tali disposizioni. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art.50, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la Stazione Appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.50, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE | Nel caso di importi sotto soglia, la stazione appaltante può sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, che è rilasciato dal RUP o dal direttore dell’esecuzione ed è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art.18 | STAZIONE APPALTANTE | Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. Per quanto riguarda i termini, va evidenziato che per i contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria il termine per la stipula del contratto è di 60 giorni, mentre per quelli di importo inferiore a dette soglie è di 30 giorni, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Per i soli contratti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (salvi i casi: (i) in cui sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non sia stato proposto ricorso avverso il bando o la lettera di invito o questo sia stato respinto; (ii) di appalti specifici basati su sistema dinamico di acquisizione; (iii) di accordo quadro; (iv) contratti sotto soglia di rilevanza europea) trova applicazione il c.d. termine di stand still, ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvediento di aggiudicazione. |
Variato comma 3, vedasi le modifiche alla riga successiva |
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 18 (come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.6) |
STAZIONE APPALTANTE | L'art. 6 del D. Lgs n. 209/2024 ha ridotto il termine previsto al comma 3, prima del quale non può esssere stipulato il contratto, da trentacinque a trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni relative al provvedimento di aggiudicazione. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art.60, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. | Fino al 30/12/2024 |
| D. Lgs n. 36/2023 art. 60, co. 1 (come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 art.23) |
STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art.35, co. 2, lett. b), 3 | STAZIONE APPALTANTE | Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini della procedura, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. |