Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.1. Soggetti

8.1.a. Stazioni appaltanti e loro qualificazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 1, co. 1, lett. a) STAZIONE APPALTANTE Si definisce Stazione Appaltante qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 1, 2, 3 STAZIONE APPALTANTE Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 Euro.
Per le procedure di importo maggiore, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
Per effettuare le procedure di importo superiore alla soglia sopra indicata, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4, che indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti.
Variati co.1 e 3, si vedano le modifiche al rigo successivo.
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 1, 2, 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 209/2024 modifica l'art. 62, comma 1, solo con riferimento a servizi e forniture, per i lavori la disciplina resta sostanzialmente invariata.
Il comma 3, dell'art. 62 è stato invece integrato dal correttivo prevedendo che l'allegato II.4 indica non solo i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, ma disciplina anche gli incentivi, nonché i requisiti premianti.
Dal 31/12/2024

D.Lgs. n. 63/2023 All. II.4 art. 1 e art. 2 co 1
STAZIONE APPALTANTE La qualificazione delle stazioni appaltanti attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.
La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 5 STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Per quanto riguarda l’affidamento le stazioni appaltanti qualificate possono effettuare le seguenti attività:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di lavori importo superiore alla soglia di 500.000 Euro;
b) acquisire lavori avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale ai sensi del comma 11;
d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere ad effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti;
g) eseguire contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 3, 6

 
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
Per i livelli superiori le Stazioni Applatanti devono ricorrere a quelle qualificate o a centrali di committenza qualificate.
Le stazioni appaltanti possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione di lavori, ma per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia.
In particolare le stazioni appaltanti, qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 3, 6
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
STAZIONE APPALTANTE quALIFICATA Ogni Stazione Appaltante può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
Per i livelli superiori le Stazioni Appaltanti devono ricorrere a quelle qualificate o a centrali di committenza qualificate.
Le Stazioni Appaltanti possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell’Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 12 STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. a), b), c) STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Per quanto riguarda l’affidamento le stazioni appaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività:
a) procedere all’acquisizione di lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Inoltre, come indicato al comma 1, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono procedere direttamente ed autonomamente ad affidamenti di lavori di importi inferiori o uguali a 500.000 Euro.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. a), b), c) , d)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Per quanto riguarda l’affidamento le Stazioni Appaltanti non qualificate possono effettuare le seguenti attività:
a) procedere all’acquisizione di lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Inoltre, come indicato al comma 1, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono procedere direttamente ed autonomamente ad affidamenti di lavori di importi inferiori o uguali a 500.000 Euro.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. e), f), g) STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Le stazioni appaltanti non qualificate, per quanto riguarda l’esecuzione dei contratti, possono:
e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 6, lett. e), f), g)
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE NON QUALIFICATA Le stazioni appaltanti non qualificate, per quanto riguarda l’esecuzione dei contratti, possono:
e) eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguire i contratti affidati ai sensi della lettera c);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 2

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 3
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA La qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 Euro si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello (L3) per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello (L2), per lavori fino alla soglia comunitaria;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello (L1), senza limiti di importo.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 2 (come modificato da D.lgs. n. 209/2024 art. 26, co 1, lett. a))

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 3
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 Euro si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello (L3) per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello (L2), per lavori fino alla soglia comunitaria;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello (L1), senza limiti di importo.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 artt. 3 e 4, Tabelle A e C STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA I livelli e i requisiti di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la progettazione e l'affidamento di lavori sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II - articoli 3 e 4 nonché tabelle A e C.  
D.Lgs. n. 36/2023 All.II.4 art. 3, co.1, 2 e 3 STAZIONE APPALTANTE Per poter essere qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 Euro in uno dei livelli sopra indicati, le stazioni appaltanti devono ottenere un punteggio complessivo per i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dell'All. II.4, ossia quelli previsti alla tabella A annessa al medesimo All., pari o superiore a:
a) livello L3: trenta punti;
b) livello L2: quaranta punti;
c) livello L1: cinquanta punti.
Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli di cui al comma 1 può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All.II.4 art. 3, co. 5 STAZIONE APPALTANTE Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All.II.4 art. 3, co. 5
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 193, comma 16, dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 Euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 7 STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento si riferiscono:
a) all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
c) all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 4 e Tabelle A e C STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale.
Oltre a tali requisiti obbligatori, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti dalla Tabella A:
- Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali = 20 punti
- Sistema di formazione e aggiornamento del personale = 20 punti
- Numero di gare di importo superiore a 500.000 Euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022 =40 punti
- Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC = 5 punti
Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella Tabella C.
Per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo a base d’asta superiore a 1 milione di euro per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, si considerano per la valutazione del requisito solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il requisito della presenza di piattaforme digitali è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo questo termine, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All.II.4 art. 4 e Tabelle A e C
(come modificati da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale.
Oltre a tali requisiti obbligatori, la stazione appaltante ottiene un punteggio secondo il grado di possesso dei requisiti previsti dalla Tabella A:
- Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali = 20 punti;
- Sistema di formazione e aggiornamento del personale = 20 punti;
- Numero di gare aperte di importo superiore a 150.000 Euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 1= 40 punti;
- Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC = 5 punti;
- Nuovi criteri di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter). =0 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7punti per il criterio b-ter), così suddivisi: - Media ≤80: 7 punti; - 80<Media≤115: 5 punti; - Media>115: 0 punti;
- Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate = 5 punti;
Gli indicatori per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nella Tabella C.

Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.
Il requisito della presenza di piattaforme digitali è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023 ( termine non prorogato), può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, un punteggio di dieci punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo questo termine, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti di cui all’articolo 11, comma 2.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 8 e Tabella C-bis (introdotta da D.Lgs. n. 209/2024)

 
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA I livelli e i requisiti di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per l’esecuzione sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II - articolo 8 e Tabella C-bis (introdotta da D.Lgs. n. 209/2024)  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 8 STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA Fino al 31/12/2024 le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento dei lavori sono qualificate anche anche per l'esecuzione di lavori anche per livelli superiori a quelli di qualifica.
Dopo tale data la possibilità di eseguire il contratto per livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi a contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di comunicazione per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 229/2011.
Fino al 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 8 e Tabella C-bis
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA A decorrere dall'1/01/2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento dei lavori sono qualificate anche per l'esecuzione dei lavori per i corrispondenti livelli di qualifica.
A decorrere da tale data, la possibilità di eseguire il contratto per livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione dalla Tabella C-bis:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori possono, fino al 31/12/2024, eseguire i contratti se sino iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate, ai sensi dell'art. 63, comma 2, di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1.

L'art. 13-ter, comma 2, dell'All. II.4, percisa tuttavia che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate per l'esecuzione dei lavori e dell'attibuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione, e comunque non oltre il 25/02/2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31/12/2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
Dal 01/01/2025
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 13-ter, co.1
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA / ANAC Le Tabelle A e C, come modificate dal D.Lgs. n. 209/2024, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall’ANAC all’esito delle istanze presentate a decorrere dal 31/12/2024 nonché, in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell’art. 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data del 31/12/2024 restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'art. 11. Dal 31/12/2024
D.Lgs .n. 36/2023 art. 63 co. 6-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 1 STAZIONE APPALTANTE / ANAC Le Stazioni Appaltanti Qualificate sono iscritte in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità; ciascuna stazione appaltante che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 artt. 10, 11, 12 e 13 STAZIONE APPALTANTE Le procedure e modalità di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e qualificate e le eventuali sanzioni sono indicate nell’Allegato II.4 - Parte III articoli 10-11-12 e Parte IV art. 13  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 11, co. 2 STAZIONE APPALTANTE Per la revisione della qualificazione l’ANAC può valutare anche i seguenti requisiti premianti:
a) la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice ed effettuazione di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
b) l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 11, co. 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE Per la revisione della qualificazione l'ANAC valuta anche i seguenti requisiti premianti:
a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1;
b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione;
b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
b-ter) l’efficienza decisionale della stazioni appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 11, co. 4-bis, 4-ter e 4-quater
(introdotti da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATE Il D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto all'art. 11 dell'All. II.4 i commi da 4-bis a 4-quater. 4-bis, che introducono una serie di adempimenti per le stazioni appaltanti qualificate ed ANAC.
In particolare:
- il co. 4-bis prevede che le stazioni appaltanti qualficate debbano monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti,
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento;
- il co. 4-ter prevede che, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuti, in contraddittorio con la stazione appaltante, l’efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza prevista dal piano di riorganizzazione, ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B;
- il co. 4-quater stabilisce che la mancata comunicazione circa il superamento del tempo medio di centosessantagiorni da parte della stazioni appaltanti qualificate o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell’articolo 63, comma 11, del Codice.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 2, co. 3, e art. 9 STAZIONE APPALTANTE In sede di prima applicazione, sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
La qualificazione con riserva di tali stazioni appaltanti, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1.
Ai sensi dell'art. 9, co. 1, dell'All. II.4 e come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 12 giugno 2024, la qualificazione con riserva delle sopra dette stazioni appaltanti è decaduta a far data dall'1 luglio 2024.
Fino a 01/07/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 10 STAZIONE APPALTANTE / ANAC Per appalti di importo superiore alle soglie previste, le stazioni appaltanti non qualificate consultano l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate sul sito istituzionale dell’ANAC e rivolgono ad una di esse la domanda di svolgere la procedura di gara, che si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione.
In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione.
Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 63, comma 11, secondo periodo.
 
ANAC Delibera n. 266 del 20 giugno 2023 STAZIONE APPALTANTE / ANAC L'ANAC, con Delibera n. 266 del 20/6/2023 , ha emanato il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il regolamento è entrato in vigore il 01/07/2023.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 9 e 11 STAZIONE APPALTANTE Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000 o ai sensi dell'art.15 della L. n.241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Pertanto, fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione.
Le centrali di commttenza qualificate e la stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'art. 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualficazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza e per una o più stazioni, senza vincolo territoriale.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 9
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
STAZIONE APPALTANTE L'art. 25 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 9 dell'art. 62 limitandosi a sostituire l'espressione "mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza" con "apposita convenzione". Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 12 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa imputabili, quali:
a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
c) la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 14 STAZIONE APPALTANTE Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto.
Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice, ma se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte ed ognuna è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
Le stazioni appaltanti nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata.
 

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