8.1.b. Altri atti preparatori - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
8.1. Atti preparatori
8.1.b. Altri atti preparatori
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D. Lgs. n.36/2023 art. 79 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5. Il momento della definizione delle specifiche tecniche è quello che consente di valorizzare e speficare le prescrizioni di carattere ambientale. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.5 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Come riportato nell’allegato, sostanzialmente, si definiscono “specifiche tecniche”, per i servizi e le forniture, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura o un servizio affinché rispondano alle necessità della stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti e le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori, della fornitura o dei servizi. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Con l’esplicitazione delle varie specifiche tecniche si garantisce la pari possibilità di partecipazione degli operatori economici, senza porre ostacolo alcuno alla libera concorrenza. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle Stazioni Appaltanti di aggiudicare l'appalto; b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione “o equivalente”; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, brevetto, tipo, origine o specifica produzione che portino favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Eccezionalmente è consentita la menzione o il riferimento a specifici prodotti o sistemi quando non sia possibile riportare una descrizione precisa e intellegibile di quanto serve per dare esecuzione all’appalto. In questo caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione “o equivalente”. Le Stazioni Appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente. Simile esclusione non può essere effettuata nei confronti di chi può realizzare una fornitura o un servizio in modo alternativo non rispettando talune delle specifiche tecniche poste a base di gara, ma rispettando una norma, una omologazione tecnica o un sistema tecnico di riferimento adottati a livello europeo o da un organismo europeo di normalizzazione che, comunque, consentono di rispettare le prestazioni o i requisiti funzionali richiesti per l’attuazione dell’appalto (fornitura o servizio che sia). È compito dell'offerente dimostrare, nella propria offerta, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richiesti. |
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| D. Lgs. n.36/2023 art. 80 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Le etichettature sono definite e disciplinate dall’allegato II.5. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.5 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Le Stazioni Appaltanti che intendono acquistare forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, negli atti di gara possono imporre un'etichettatura specifica come mezzo di prova che le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste. Devono, però, essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi; b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate; I requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante. |
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| D. Lgs. n.36/2023 art. 81 | STAZIONE APPALTANTE | Entro il 31 dicembre di ogni anno le Stazioni Appaltanti esplicitano l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee, l’avviso di pre-informazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla Stazione Appaltante sul proprio sito istituzionale (In quest'ultimo caso le Stazioni Appaltanti comunicano l’avviso di pre-informazione all’ANAC che ne cura l’invio all’Ufficio pubblicazioni dell’UE). La Stazione Appaltante, in questo caso, pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso contenente le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera A. Le Stazioni Appaltanti diverse da quelle centrali, specificamente per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara (da pubblicarsi sul sito istituzionale della Stazione Appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'art.85), purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si riferisca specificatamente alle forniture o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) evidenzi che l’aggiudicazione dell'appalto avverrà tramite procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione invitando, contestualmente, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse non avendosi, poi, ulteriori pubblicazioni di avvisi in merito; c) contenga, oltre alle informazioni minime (allegato II.6, Parte I, lett. B, sez. B.1), anche le informazioni di cui al medesimo allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2; d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre 12 dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l’interesse di cui all'articolo 89, comma 1. Il periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l'avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 All. II.6, Parte I, Lettera B, sezione B.1 | STAZIONE APPALTANTE | Le informazioni minime obbligatorie per gli avvisi di pre-informazione: 1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, diversamente, per i motivi illustrati all’articolo 88, comma 2, deve essere riportata un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 3. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata. 4. Se del caso, l’indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 5. Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6. Il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 7. Breve descrizione dell’appalto: natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. 8. Se l’avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l’appalto/gli appalti di cui all’avviso di pre-informazione. 8. Data d’invio dell’avviso. 10. Altre eventuali informazioni. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6, Parte I, Lettera A | STAZIONE APPALTANTE | Le informazioni minime obbligatorie per gli avvisi di pre-informazione per appalti sopra soglia UE con pubblicazione sul sito UE tramite ANAC: 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata. 3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 4. Codici CPV. 5. Indirizzo Internet del «sito istituzionale della stazione appaltante» (URL). 6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6, Parte I, Lettera B, sezione B.2 | STAZIONE APPALTANTE | Informazioni integrative di quelle minime qualora l'avviso funga anche da mezzo di indizione di gara: 1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti. 2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione). 3. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. 4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti o servizi e durata del contratto. 5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue: a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti; b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; c) una breve descrizione dei criteri di selezione. 6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. 7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse. 8. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove è possibile compilare le manifestazioni di interesse. 10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte. 11. Eventualmente, indicare se: a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata; b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica; c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica; d) sarà accettato il pagamento elettronico. 12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazione dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta. |
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| D. Lgs. n.36/2023 art. 82 | STAZIONE APPALTANTE | I seguenti documenti sono i documenti di gara essenziali: a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte. Si chiarisce che, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni dei documenti di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 82-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 29) |
STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all’articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. L’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l’allegato II-6-bis (pure introdotto ex novo dal D.Lgs. n. 209/2024), e definisce, in considerazione dell’oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all’articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi. All’esito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l’accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell’appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato II-6 bis. L’accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell’esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all’articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all’esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell’esecuzione mediante l’accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 221. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6-bis artt. 1 e 2 (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 89) | STAZIONE APPALTANTE / RUP / DIRETTORE LAVORI / APPALTATORE / SUBAPPALTATORI | Si definisce «accordo di collaborazione» l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. Sono parti dell’accordo: a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell’esecuzione, e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'art. 43 del codice; b) l'appaltatore; c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell’appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell’oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell’esecuzione. L’accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge. Le parti e i soggetti sopra individuati sottoscrivono l’accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell’accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6-bis art. 3 (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 89) | STAZIONE APPALTANTE | L' accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, individua: a) l’oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali e i corrispondenti impegni delle parti; b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione; c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6; d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte; e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi meccanismi di operatività; f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione; g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6-bis art. 4 (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 89) |
STAZIONE APPALTANTE | L’accordo di collaborazione, quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie, impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall’accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l’accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice (accordo bonario, transazione, arbitrato, CCT). In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell’accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati. |
Dal 31/12/2024 |