Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.1. Soggetti

8.1.b. Centrali di committenza e loro qualificazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 1, co.1, lett. i) CENTRALE COMMITTENZA Si definisce "centrale di Committenza", una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza.  

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 1 e art. 2 co 1
CENTRALE COMMITTENZA La qualificazione delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
b) esecuzione dei contratti.
La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 7 CENTRALE COMMITTENZA In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, le centrali di committenza:
a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
e) eseguono contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lett. g).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 3 e 6 CENTRALE COMMITTENZA Ogni centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
Le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, ma per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia.
In particolare le centrali di committenza qualificate per i lavori, ma non qualificate per i servizi e le forniture, possono comunque procedere all’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, se in possesso della qualificazione corrispondente all’importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali sono richiesti i predetti servizi.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs .n. 36/2023 art. 63, co.3 e 6
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
CENTRALE COMMITTENZA Ogni centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.
Le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l’affidamento di lavori o, alle condizioni indicate nell’Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 2 CENTRALE COMMITTENZA La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello per lavori fino alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
CENTRALE COMMITTENZA Il correttivo estende tale disposizione sulla qualificazione, articolata nelle anzidette fasce, anche all'esecuzione.
La qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello per lavori fino a 1 milione di Euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello per lavori fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 12 CENTRALE COMMITTENZA Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 artt. 7- 8 CENTRALE COMMITTENZA I requisiti per la qualificazione delle centrali di committenza relativi all'affidamento ed all'esecuzione sono indicati nell’Allegato II.4 - Parte II articoli 7 e 8  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 8 LEGISLATORE L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 7 CENTRALE COMMITTENZA I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento attengono:
a) all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e l'adeguata formazione del personale;
c) all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 7 e art. 4, co. 1 CENTRALE COMMITTENZA Le centrali di committenza si qualificano per l’affidamento di lavori almeno per il livello L2
Le centrali di committenza per essere qualificate per i lavori devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero di:
a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale (di cui agli artt. 25 e 26 del codice).
Per le centrali di committenza, i punteggi di cui all’articolo 4 per i lavori sono ridotti del 20 per cento. L’attribuzione della predetta percentuale di punteggio è determinata sulla base del numero di stazioni appaltanti convenzionate. Inoltre, le centrali di committenza devono possedere un punteggio complessivo pari ad almeno dieci punti per i requisiti relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali e al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 8, co. 1 e 2 CENTRALE COMMITTENZA Qualificazione delle centrali di committenza per l'esecuzione.
Fino al 31 dicembre 2024 le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori sono qualificate anche per la loro esecuzione anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
Dopo tale termine la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (detenzione e alimentazione di sistemi informatizzati contenenti dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche e le altre informazioni previste da tali norme ivi compresa l'acqusizione del CUP).
 
Fino al 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 8, co. 1, 2
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
CENTRALE COMMITTENZA A decorrere dal 1 gennaio 2025, le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente delle tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.
A decorrere da questa data, la possibilità per le centrali di committenza qualificate di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis dell'All. II.4, per l’esecuzione di lavori:
a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Dal 01/01/2025
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 13-ter, co.2
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
CENTRALE COMMITTENZA In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all' All. II.4 art. 8 come modificato dal Correttivo, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli alenchi delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione dei lavori e dell'attribuzione del livello di qualificazione, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. non oltre il 28 febbraio 2025 Dal 01/01/2025
e fino al 28/02/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 1 e 4 CENTRALE COMMITTENZA / ANAC Le centrali di committenza qualificate sono iscritte in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità. Ciascuna centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta in detto elenco.
Sono iscritti di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC: il Ministero Infrastrutture e Trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, Sport e salute S.p.a..
Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
Fino al 27/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 63, co. 4
(come integrato da D.L. n. 201/2024 art. 7)
CENTRALE COMMITTENZA / ANAC Le centrali di committenza qualificate sono iscritte in un apposito elenco istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità. Ciascuna centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta in detto elenco.
Sono iscritti di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC: il Ministero Infrastrutture e Trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze con compentenza sul territorio del capoluogo di regione.
Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
Dal 28/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 artt. 10 - 13 CENTRALE COMMITTENZA Le procedure e modalità d'iscrizione all’elenco delle centrali di committenza qualificate e le eventuali sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere sono indicate nell’Allegato II.4 artt. 10 -13.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.4 art. 13-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 88)
CENTRALE COMMITTENZA / ANAC / TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI E CENTRALI COMMITTENZA Per il coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali committenza qualificate è istituito presso l'ANAC un un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate (presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del MIT, un rappresentante del MEF, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e uno dell'UPI) che svolge le seguenti funzioni:
a) monitora l’attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'art. 62, co. 9, e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'art. 62, co. 10;
b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza;
c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al partenariato pubblico privato e della finanza di progetto;
d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnoclogie digitali;
e) individua gli incentivi disponibili per le attività di cui alle lettere precedenti;
f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 10 CENTRALE COMMITTENZA / ANAC Le stazioni appaltanti non qualificate consultano l’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate sul sito istituzionale dell’ANAC e rivolgono ad una di esse la domanda di svolgere la procedura di gara. La richiesta s'intende accolta se non viene ricevuta una risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione.
Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 63, comma 11, secondo periodo.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 9 e 11 CENTRALE COMMITTENZA Il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 o ai sensi dell'art.15 della L. n. 241/1990 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.
Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione e svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 9
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 25)
CENTRALE COMMITTENZA L'art. 25 del D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il comma 9 dell'art. 62 limitandosi a sostituire l'espressione "mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza" con "apposita convenzione".
Ne deriva che il comma 9 dell'art. 62 ora prevede che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000 o ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.241/1990 o mediante apposita convenzione.
Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione e svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 13 CENTRALE COMMITTENZA Le centrali di committenza che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.  
D.Lgs .n. 36/2023 art. 63 co. 6-bis
(introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 26)
STAZIONE APPALTANTE / CENTRALE DI COMMITTENZA Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione. Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 62, co. 16 CENTRALE COMMITTENZA Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.  

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