8.1.c. Operatori economici e loro qualificazione - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA
8.1. Soggetti
8.1.c. Operatori economici e loro qualificazione
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 1, co. 1, lett. l) | OPERATORE ECONOMICO | Si definisce operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 65, co. 2 | OPERATORE ECONOMICO | Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; c) i consorzi tra imprese artigiane; d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del odice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 65, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Le Stazioni Appaltanti ammettono alle procedure di affidamento gli operatori economici nazionali nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 65, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le specifiche prestazioni e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 artt. 30 - 33 | OPERATORE ECONOMICO | Nella Parte IV dell’allegato II.12, dall’art. 30 all’art. 33, sono disciplinati i requisiti richiesti ai concorrenti singoli e a quelli riuniti per gli appalti di lavori e per le concessioni di lavori pubblici. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 art. 30 co. 1 | OPERATORE ECONOMICO SINGOLO | Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 art. 30 co. 2 | OPERATORE ECONOMICO / RTI / CONSORZI ORDINARI / GEIE | Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e i GEIE, le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente della compagine. I lavori sono eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 68 | RTI / CONSORZIO ORDINARIO / IMPRESA ADERENTE A CONTRATTO DI RETE | La presentazione di offerte da parte di soggetti associati in raggruppamenti temporanei (art. 65, co., lett. e) e consorzi ordinari (art. 65, co., lett. f) è regolamentata dall’art.68 del codice, che richiede la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, se il raggruppamento o il consorzio non sono ancora costituiti. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura (con la quale si attribuisce il potere di rappresentanza) è conferita al legale rappresentante del mandario. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non produce effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento del mandatario è ammessa la revoca del mandatto collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei Raggruppamenti temporanei è ammissibile nei termini indicati dall'art. 68, comma 17, e dall'art. 97 del codice. Le disposizioni dell'art. 68, in quanto compatibili, trovano applicazione anche alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. Se queste hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, sono equiparate a quest'ultimo ai fini della qualificazione SOA. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 art. 30 co. 4 | OPERATORE ECONOMICO | Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati. | |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 67, co. 1 | OPERATORE ECONOMICO | I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 100, comma 4. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs n. 36/2023 art. 67, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 27) |
OPERATORE ECONOMICO / CONSORZIO | I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi non necessari, di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), sono disciplinati dall’allegato II.12. Per i consorzi stabili, ossia per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), resta fermo che: (i) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; (ii) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento, ai sensi dell’articolo 104. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 4, 7 e 8 | CONSORZIO STABILE | I consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Tali consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 67, co. 4, 7 e 8 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 27) |
CONSORZIO STABILE | I consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Tali consorzi indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. E' viateta la partecipazione a più di un consorzio stabile. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori devono essere posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 art. 28 | STAZIONE APPALTANTE | L’art. 28 dell’All. II.12 stabilisce i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro. | |
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OPERATORE ECONOMICO |
L’allegato II.12 disciplina il sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro (di cui all'art. 100, co. 4 del codice) e i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 103 | STAZIONE APPALTANTE | Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre all’attestazione di qualificazione, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi: a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 103 (come modificato da D.Lgas. n. 209/2024 art. 33, co. 1, lett. a) e b)) | STAZIONE APPALTANTE | Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre all’attestazione di qualificazione, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi: a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. | Dal 31/12/2024 |
| D Lgs. n. 36/2023 All. II.12 artt. 5 - 15 | SOA / OPERATORE ECONOMICO / ANAC | Nella Parte II dell’allegato II.12, dall’art 5 all’art 15, è disciplinata l'autorizzazione degli organismi di attestazione. Sono disciplinati i requisiti generali e d'indipendenza delle SOA, i requisiti tecnici e di partecipazione azionaria delle stesse, i controlli ed il rilascio delle attestazioni. Inoltre, negli articoli da 10 a 15, sono normati l'iscrizione da parte di ANAC in apposito elenco delle SOA, nonchè la formazione, su base regionale, degli elenchi di operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 100, co. 4, del codice. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 artt. 16 - 29 | SOA / OPERATORE ECONOMICO / ANAC | Nella Parte III dell’allegato II.12, dall’art.16 all’art. 29, sono disciplinati i requisiti richiesti in capo agli operatori economici per il conseguimento della qualificazione, le modalità con le quali gli operatori economici chiedono l'attestazione della qualificazione alle SOA, l'efficacia delle attestazioni, la verifica triennale circa il mantenimento dei requisiti per l'attestazione ottenuta. Sono altresì indicati i criteri per la valutazione dei lavori eseguiti e gli importi da considerare relativamente alle attività svolte direttamente e indirettamente, nonché per quelle affidate in subappalto, eventuali incrementi convenzionali premianti. Infine, l’art 29 disciplina le conseguenze della decdenza dall'attestazione di qualificazione disposta dalla SOA o da ANAC per l'avvenuta produzione di documentazione falsa o di dichiarazioni mendaci. |
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| D. Lgs. 36/2023 All. II.12 artt. 41 - 46 | CONTRAENTE GENERALE | Nella Parte VI dell’allegato II.12, dall’art. 41 all’art. 46, è disciplinato il sistema di qualificazione dei contraenti generali. In particolare sono indicate le procedure per la domanda di qualificazione come contraente generale, il procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione, quello per il rinnovo dell'attestazione e il contratto di avvalimento in gara e la qualificazione mediante avvalimento. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 artt. 34 - 40 | OPERATORE ECONOMICO | Nella Parte V dell’allegato II.12, dall’art. 34 all’art. 40, sono disciplinati i requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. L'art. 40 disciplina, unitamente all'art. 99 del codice, la verifica dei requisiti e della capacità in relazione a tali procedure di affidamento. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 66 | OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA | Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, sono ammessi a partecipare: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e); g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 66, co. 2 | OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA | Per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria ed architettura i soggetti indicati nell'art. 66, co. 1 devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offire sul mercato servizi di ingegneria ed architettura, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato. |
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| D.Lgs n. 36/2023 All. II.12 artt. 34 - 40 | OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA | Nella Parte V dell’allegato dall’art. 34 all’art. 40 sono disciplinati i requisiti richiesti alle diverse tipologie di operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. In particolare sono indicati i requisiti richiesti ai professionisti singoli, alle società di ingegneria, ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE e ai raggruppamenti temporanei. Inoltre all’art. 40 è disciplinata la verifica dei requisiti e delle capacità. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 69 | OPERATORE ECONOMICO | Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice. |