8.2.b. Clausole sociali e CAM - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA
8.2. Norme comuni
8.2.b. Clausole sociali e CAM
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023 art. 57, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità di generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei CCNL e territoriali di settore, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normetive per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. | Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 57, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 21) |
STAZIONE APPALTANTE | Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità di generazionali, di genere, di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei CCNL e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del codice. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 57, co 2-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 21) |
STAZIONE APPALTANTE / ENTE CONCEDENTE | L'art. 21 del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto il co. 2-bis all'art. 57 del codice, il quale stabilisce che l'allegato II.3 - che fino al 30/12/2024 era dedicato a "soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riervata la partecipazioni ad appalti" - ora prevede clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate. | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 83 co 2 | STAZIONE APPALTANTE | I bandi di gara indicano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 57, comma 2. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 57, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti da Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifriche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valoire dell'appalto o della concessione, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 4 e 5. Le stazioni appaltanti valoriozzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di applto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
Fino al 19/7/2025 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 57 co. 2 (come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. b), D.L. n. 73/2025 convertito dalla L. n. 105/2025) | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti da Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di dettare alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'art. 130 del codice. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi (previsione modificata dalla L. n. 105/2025) |
Dal 20/07/2025 | |
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.3 art. 1, co. 4 e 7 |
STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione sora detti, o stabilire una quota inferiore a quella prevista dal co. 4 dell'art. 1 dell'all. II.3, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. |
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| D.M. n. 256 del 23/06/2022 come modificati con D.M. correttivo del 5/08/2024 (CAM EDILIZIA) | STAZIONE APPALTANTE | I Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi vigenti sono quelli adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, come modificati dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. |