Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.2. Norme comuni

8.2.c. Suddivisione in lotti

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 1-2 STAZIONE APPALTANTE Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore ed in modo tale da avere valore adeguato a garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
Nel bando o nell’avviso di gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.
Va rammentato che l'art. 14, comma 6, del codice vieta, d'altro canto, l'artificiosa suddivisione in lotti dell'appalto allo scopo di sottrarlo dall'applicazione delle norme del codice relative agli appalti sopra soglia di rilevanza comunitaria (per questo profilo si rinvia alla scheda 3.1.b).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 3 STAZIONE APPALTANTE Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2 relativi alla idoneità a garantire l'effettiva partecipazione da parte della microimprese, piccole e medie.
È in ogni caso vietato l’artificioso accorpamento dei lotti.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 4 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente o a più concorrenti che versino in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, o per ragioni inerenti al relativo mercato.
Se il numero atteso di concorrenti è molto elevato, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare; in questo caso il bando o l’avviso di gara contengono l’indicazione della ragione specifica della scelta e indicano il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 58, co. 5 STAZIONI APPALTANTI La stazione appaltante ha la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando nel bando o nell’invito tale facoltà e le modalità mediante le quali la stazione appaltante effettua la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.  

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