8.2.d. Accordi quadro - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA
8.2. Norme comuni
8.2.d. Accordi quadro
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 2, co. 1, lett. n) | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Si definisce accordo quadro, l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale e in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative se l’appalto consequenziale (c.d. contratto attuativo o specifico) comporta modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. |
Fino al 30/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 22) |
STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. La decisione a contrarre relativa ad un accordo quadro indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori. Nei casi di cui al comma 4, lettera a) (ovvero di accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riapertura di confronto competitivo) la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l’effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale e in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative se l’appalto consequenziale (c.d. contratto attuativo o specifico) comporta modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Gli appalti basati su un accordo quadro (c.d. contratti attuativi o specifici) sono aggiudicati secondo le procedure previste dall’articolo 59 del codice (si vedano le righe successive), applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto (c.d. contratto attuativo o specifico) apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la procedura descritta nell'art. 5 del codice, cui si opera rinvio. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 59, co. 5-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 22) |
STAZIONE APPALTANTE | Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilbrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo buna fede (ai sensi dell'art. 12, co., lett b) del codice) è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi non sia possibile possibile preservare l'equilbrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo buna fede (ai sensi dell'art. 12, co., lett b) del codice) è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante d'invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. |
Dal 31/12/2024 |