8.3.a. Cause di esclusione - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
8.3. Requisiti di ordine generale
8.3.a. Cause di esclusione
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n.36/2023 art. 94 | STAZIONE APPALTANTE | Cause di esclusione automatica. È causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (rispettivamente di cui agli artt. 416 e 416-bis c.cp.), oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni di associazione di tipo mafioso oppure per agevolarne l'attività, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990) e/o per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) e/o per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); b) delitti, consumati o tentati, di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), istigazione alla corruzione ( art. 322 c.p.) nonché di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.), di traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.), di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), di astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), d'inadempimento di contratti e frode nelle pubbliche forniture (artt. 355 e 356 c.p.), nonché di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.c), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art.1, D.Lgs. n. 24/2014); g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014); h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. E' causa di esclusione automatica la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto quali effetti delle misure di prevenzione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa che dia luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, D.Lgs. n. 159/2011). La causa di esclusione per situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che diano luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, co. 4, D.Lgs. n. 159/2011) non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del citato Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. L'esclusione per tutte dette cause è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: a) dell’operatore economico ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio, amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto penale di condanna ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima. L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. Sono altresì esclusi gli operatori economici: a) interdetti dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 231/2001), compresi i provvedimenti interdittivi per il contrasto di lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/2008); b) che non abbiano presentato la certificazione attestante la regolarità in relazione a norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (L. n. 68/1999); c) che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui ai regolamenti UE n. 240/2021 e n. 241/2021 (PNRR) del Parlamento europeo e del Consiglio, non abbiano prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. n.198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 46 D.Lgs. n. 198/2006); d) che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’art.95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n.14/2019, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 5, R.D. n. 267/1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2029, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; e) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. È inoltre escluso l’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10, art. 1. Questa causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. |
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| D. Lgs. n.36/2023 art. 95 | STAZIONE APPALTANTE | Cause di esclusione non automatica La Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; b) che con la partecipazione dell'operatore economico si determini una situazione di conflitto di interesse non risolvibile; c) sussista una distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell’operatore nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta alternativamente; d) sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che l’offerta dell’operatore in esame e di altri offerenti siano riconducibili ad un unico centro decisionale a danno di altri offerenti; e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave (come tassativamente indicato all’art. 98 del nuovo codice), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla Stazione Appaltante con i mezzi tassativamente indicati all’art.98, citato. Inoltre, sarà automaticamente escluso un operatore economico (sempreché non abbia ottemperato ai suoi obblighi o il debito tributario non sia integralmente estinto) qualora esso abbia commesso gravi violazioni, pur non definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10, valutando la gravità tenendo conto del valore dell’appalto. L'esclusione non va disposta se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contrbuti previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario o previdenziale con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Nel caso di illeciti professionali gravi di cui al comma 3, lettera h), dell’articolo 98, non si dispone l’esclusione e non si applica il divieto di aggiudicare quando: a) il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; e) la condanna è stata revocata. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.10 art. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 10 mila euro (art.48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n.602/1973). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente. |
Variato il co. 2 dell'art. 1 su mezzo di prova, si veda la modifica al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.10 art. 1, co. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 art. 90) |
STAZIONE APPALTANTE | L'art. 90 del D.Lgs n. 209/2024 ha modificato il comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.10, sostituendo le parole "d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente" con le parole "dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici" | Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.10 artt. 2 - 4 e art. 1. co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, co. 2, del codice (esclusione non automatica): - si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica: a) di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo; b) di atti impositivi, conseguenti adattività di liquidazione; c) di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni d'irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972). (si veda l'art. 2 dell'All.II.10); - si considera grave la violazione quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, la soglia di gravità è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 Euro (All.II.10, art. 3); - costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (All.II.10, art. 3); - le violazioni gravi di obblighi di pagamento di imposte o tasse o in materia contributiva o previdenziale, si considerano non definitivamente accertate, e pertanto valutabili dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere e l'atto impositivo o la cartella esattoriale siano stati tempestivamente impugnati. Le medesime non rilevano ai fini dell'esclusione se in relazione ad esse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino alla sua eventuale riforma o fino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa (All. II.10, art. 4); - si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente (All. II.10, art. 1, co. 2). |
Variato il co. 2 dell'art. 1 su mezzo di prova, si veda la modifica al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II. 10 art. 1, co. 2 (come modificato dall'art. 90 del D.Lgs 209/2024) |
STAZIONE APPALTANTE | L'art. 90 del D.Lgs 209/2024 ha sostituto, in relazione all'acquisizione di ufficio da parte della stazione appaltante dei documenti di regolarità contributiva presso gli istituti di previdenza, le parole "tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici"(art. 1, co. 2). Dal 31/12/2024 le stazioni appaltanti acquisiscono il DURC tramite accesso alla banca dati nazionale e non più presso gli istituti previdenziali. La modifica sulle modalità di acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte della stazione appaltante si coordina con quelle in materia di digitalizzazione e interoperabilità fra le banche dati introdotte nel codice dal D.Lgs. n. 209/2024. |
Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs. n.36/2023 art. 96 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni che comporta l’esclusione dell’operatore (automatica o meno che sia). L’esclusione non viene adottata quando l’operatore che si ritrovi in una delle condizioni di esclusione (salvo che l’esclusione riguardi violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali), abbia adottato misure di “self cleaning” sufficienti a dimostrare la sua affidabilità e vengano ritenute adeguate dalla Stazione Appaltante. A questo fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la Stazione Appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Si puntualizza che, se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla Stazione Appaltante comprovando di aver adottato le misure di self cleaning o, alternativamente, l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e di essere impegnato ad attuarle fin dalla data di presentazione dell’offerta, indicando le misure che intende adottare. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di self cleaning. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità delle misure di self cleaning nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Qualora la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d’appalto: a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua (ovvero per i reati di peculato, concussione, afferenti alla corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità, anche verso membri e/o funzionari di Corti e Organi internazionali delle Comunità europee, traffico di influenze illecite), salvo che la pena sia dichiarata estinta; b) per un periodo pari a sette anni se viene inflitta la pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l’effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale. Le cause di esclusione “non automatica” (art.95 del codice) rilevano: 1) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 2) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di conflitto di interesse non diversamente risolvibile, di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive, di sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; 3) per tre anni nel caso in cui l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave - tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità - salvo che ricorra la condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. Il periodo di tre anni decorre rispettivamente: i. dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure tra gli illeciti professionali gravi ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98; ii. dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; iii. dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. L’eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio. L’operatore economico ha l’onere di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai punti i. e ii., ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Il contravvenire all’onere di comunicazione comporta che il triennio inizi a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti. Le cause di esclusione (automatiche o meno che siano) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 06.08.2011, n.159), e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione (automatiche o meno che siano), ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai fini della valutazione di gravità dell’illecito professionale ai sensi del comma 4 dell’articolo 98. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per causa di esclusione automatica a causa di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art.94, comma 5, lettera “e” del codice), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. |
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| D. Lgs. n.36/2023 art. 97 | STAZIONE APPALTANTE | Il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante, interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, sia stato estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell’offerta: ha comunicato la causa escludente verificatasi e/o il venir meno del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato, prima della presentazione dell’offerta alla stazione appaltante, comprovando le misure di estromissione/sostituzione adottate nei confronti del partecipante interessato dalla causa di esclusione o motivando l’impossibilità di adottarle prima di quella data; b) ha adottato e comunicato le misure di estromissione/sostituzione nei confronti del partecipante interessato dalla causa di esclusione prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta. Se le misure di estromissione/sostituzione adottate sono ritenute sufficienti e tempestivamente comunicate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se, diversamente, la Stazione Appaltante ritiene che le misure adottate siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata. Quanto sopra si applica anche ai consorzi ordinari, nonché ai consorzi fra imprese artigiane, ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono. |