8.3.c. Procedura ristretta - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA
8.3. Scelta del contraente
8.3.c. Procedura ristretta
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 72, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 3, co.1, lett. g) | STAZIONE APPALTANTE | Le procedure ristrette sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, con le modalità stabilite dal codice. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6 Parte I | STAZIONE APPALTANTE | Le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi dei settori ordinari sono indicate nell’Allegato II.6 – Parte I | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 72, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 72, co.3 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 trenta giorni dalla data dell’invito a presentare offerte. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 72, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l’avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 dieci giorni purché concorrano le seguenti circostanze: a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 72, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell’allegato I.1 (amministrazioni sub-centrali) possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 72, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE/ APPALTATORE | Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. |
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| D Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure ristrette, le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, nelle procedure ristrette, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 | STAZIONE APPALTANTE / RUP | Le gare di appalto con procedura ristretta si devono concludere: - nel termine massimo di 10 mesi se è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita ; - nel termine massimo di 6 mesi se è utilizzato il criterio del minor prezzo . Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Se la stazione appaltante o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. |
Variati co. 1 e 5, si vedano le modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76) D.Lgs. n. 36/2023 art. 17, co. 3-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 5) |
STAZIONE APPALTANTE / RUP | Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la prubblicazione del bando di gara o linvio degli inviti. In coerenza con ciò, l'art. 76 del D. Lgs. 209/2024 ha integrato l’art.1, co. 1, dell’allegato I.3, introducendo un nuovo termine per gli appalti di lavori e indicando che i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto. L’art. 76 del D.Lgs 209/2024 ha integrato anche il comma 5 del suddetto art.1 dell’allegato I.3, indicando che in circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare di un mese anche il termine di cui al comma 1, primo periodo (termine di tre mesi dall’approvazione del progetto per la pubblicazione dei documenti di gara per gli appalti di lavori) Anche il suddetto temine, può essere prorogato di un ulteriore mese con atto proprio del RUP, in presenza di i situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà. |
Dal 31/12/2024 |