8.3.d. Procedura competitiva con negoziazione - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA
8.3. Scelta del contraente
8.3.d. Procedura competitiva con negoziazione
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D Lgs n. 36/2023 art. 70, co. 3 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione: a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a essi connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell’allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori , forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 70. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. |
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| D.Lgs n. 36/2023 art. 73, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 73, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9, l’offerta iniziale e quelle successive, esclusa l’offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. |
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| D. Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | Nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a negoziare , nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 73, co. 2 - 3 | STAZIONE APPALTANTE | Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per i lavori da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 73, co. 4 | STAZIONE APPALTANTE | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 73, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE | Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 25 giorni dalla data di trasmissione dell'invito. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 73, co. 5 D.Lgs. n. 36 art. 72 co. 4-6 |
STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE | I termini di cui al comma 4 (per la ricezione delle domande di partecipazione) e al comma 5 (per la ricezione delle offerte iniziali) sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 73, co. 7 - 9 | STAZIONE APPALTANTE | Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l’interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove e o modificate. Esse valutano le offerte finali sulla base dei criteri di aggiudicazione. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 7 | STAZIONE APPALTANTE | Nella procedura competitiva con negoziazione, nel corso delle negoziazioni, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 | STAZIONE APPALTANTE / RUP | Le gare di appalto con procedura competitiva con negoziazione si devono concludere entro i seguenti tempi massimi: - 7 mesi se è utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita; - 4 mesi se è utilizzato il criterio del minor prezzo. Tali termini corrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Se la stazione appaltante o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. |
Variati co. 1 e 5, si vedano le modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76) |
STAZIONE APPALTANTE / RUP | Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la prubblicazione del bando di gara o linvio degli inviti. In coerenza con ciò, l'art. 76 del D. Lgs. 209/2024 ha integrato l’art.1, co. 1, dell’allegato I.3, introducendo un nuovo termine per gli appalti di lavori e indicando che i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto. L’art. 76 del D.Lgs 209/2024 ha integrato anche il comma 5 del suddetto art.1 dell’allegato I.3, indicando che in circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare di un mese anche il termine di cui al comma 1, primo periodo (termine di tre mesi dall’approvazione del progetto per la pubblicazione dei documenti di gara per gli appalti di lavori) Anche il suddetto temine, può essere prorogato di un ulteriore mese con atto proprio del RUP, in presenza di i situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà. |
Dal 31/12/2024 |