Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.3. Scelta del contraente

8.3.e. Dialogo competitivo

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.1 art. 3 co. 1, lett. i) STAZIONE APPALTANTE Si definisce dialogo competitivo, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 3 STAZIONE APPALTANTE Con riferimento all’applicabilità della procedura, le stazioni appaltanti utilizzano il dialogo competitivo per l'aggiudicazione di contratti di lavori in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;
3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell’allegato II.5.
Inoltre le stazioni appaltanti utilizzano il dialogo competitivo per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 70. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 74, co. 3 STAZIONE APPALTANTE Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato, le stazioni appaltanti indicano le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, la durata indicativa della procedura nonché eventuali premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
In merito al criterio di aggiudicazione, il codice dispone che l’appalto sia aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 108.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 74, co. 4 STAZIONE APPALTANTE Prima dell’avvio del dialogo, le stazioni appaltanti possono organizzare una consultazione con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo.
Nei 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo e presentare, ove opportuno, le offerte modificate.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 74, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 6 STAZIONE APPALTANTE Nelle procedure di dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possano limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, ammessi a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre.
La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 74, co. 2 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è stabilito dal codce in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 74, co. 5 STAZIONE APPALTANTI Il dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell’appalto ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità della stazione appaltante.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della procedura, qualora sia stato indicato nel bando di gara, il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive e prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze.
Dichiarato concluso il dialogo e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante invita ciascuno di loro a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.
L’offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
Su richiesta della stazione appaltante, le offerte presentate possono essere chiarite, precisate e perfezionate.
I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
 
D.Lgs n. 36/2023 art.74, co. 7 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.  
D.Lgs. n. 36/2023 art.74, co. 6 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 70 co 7 STAZIONE APPALTANTE Durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1 STAZIONE APPALTANTE / RUP II termine massimo per la conclusione della procedura di dialogo competitivo è di 7 mesi.
I termini decorrono dalla pubblicazione del bando fino alla aggiudicazione e non possono essere sospesi neanche i pendenza di contenzioso sulla procedura.
Se deve essere effettuata la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.
Variati co. 1 e 5,
si vedano le modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 art. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76)
STAZIONE APPALTANTE / RUP Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la prubblicazione del bando di gara o linvio degli inviti.
In coerenza con ciò, l'art. 76 del D. Lgs. 209/2024 ha integrato l’art.1, co. 1, dell’allegato I.3, introducendo un nuovo termine per gli appalti di lavori e indicando che i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.

L’art. 76 del D.Lgs 209/2024 ha integrato anche il comma 5 del suddetto art.1 dell’allegato I.3, indicando che in circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare di un mese anche il termine di cui al comma 1, primo periodo (termine di tre mesi dall’approvazione del progetto per la pubblicazione dei documenti di gara per gli appalti di lavori)
Anche il suddetto temine, può essere prorogato di un ulteriore mese con atto proprio del RUP, in presenza di i situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà.
Dal 31/12/2024

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