Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.3. Scelta del contraente

8.3.f. Partenariato per l'innovazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 5 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare lavori innovativi e di acquistare successivamentei lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 75, co. 1 STAZIONE APPALTANTE Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l’esigenza di lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6 Parte I STAZIONE APPALTANTE Le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi dei settori ordinari sono indicate nell’Alleg. II.6 – Parte I  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 75, co. 2 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 70 co. 6 STAZIONE APPALTANTE Nelle procedure di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 75, co. 3 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 75 co. 4 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.  
D.Lgs. n. 36/2023 art. 75, co. 5 STAZIONE APPALTANTE / APPALTATORE Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.
In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato.
Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue.
Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 75, co. 6 STAZIONE APPALTANTE L’offerta iniziale e quelle successive, esclusa l’offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.
Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l’interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare.
La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 7 STAZIONE APPALTANTE Nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.  
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3 STAZIONE APPALTANTE Le gare di appalto con procedura di partenariato per l'innovazione si devono concludere nel termine massimo di 9 mesi.
Tale termine decorre dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
Se la stazione appaltante o l’ente concedente deve effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, il termine sopraindicato è prorogato per il periodo massimo di un mese.
In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare il termine suddetto per un massimo di 3 mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 3 mesi.
Variati co. 1 e 5,
si vedano le modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 All. I.3, art. 1
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 76)
  Il D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nell'art. 17 del codice il comma 3-bis che prevede l'inserimento nell'allegato I.3 del termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la prubblicazione del bando di gara o linvio degli inviti.
In coerenza con ciò, l'art. 76 del D. Lgs. 209/2024 ha integrato l’art.1, co. 1, dell’allegato I.3, introducendo un nuovo termine per gli appalti di lavori e indicando che i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.

L’art. 76 del D.Lgs 209/2024 ha integrato anche il comma 5 del suddetto art.1 dell’allegato I.3, indicando che in circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare di un mese anche il termine di cui al comma 1, primo periodo (termine di tre mesi dall’approvazione del progetto per la pubblicazione dei documenti di gara per gli appalti di lavori)
Anche il suddetto temine, può essere prorogato di un ulteriore mese con atto proprio del RUP, in presenza di i situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà.
Dal 31/12/2024

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