8.3.g. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA
8.3. Scelta del contraente
8.3.g. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 70, co. 2 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con le modalità indicate all'articolo 50, e possono altresì utilizzare tale procedura, per gli appalti sopra soglia, nei casi specifici, individuati dall’articolo 76 del codice . | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 76, co. 1 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici sopra soglia di rilevanza europea mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dall'articolo 76, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 76, co. 2, lett. a) | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, per gli appalti sopra soglia, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 76, co. 2, lett. b), 3 | STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, per gli appalti sopra soglia, quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1). lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 76, co. 2, lett. c) | STAZIONE APPALTANTE | La procedura negoziata senza bando è anche consentita, per gli appalti sopra soglia, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 76, co. 5 | STAZIONE APPALTANTE | In merito alla applicabilità ai concorsi di progettazione, il codice prevede che la procedura negoziata senza bando sia consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 76, co. 6 | STAZIONE APPALTANTE | La procedura prevista dall'articolo 76 può essere usata per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e, ai fini dell'applicazione delle soglie comunitarie di cui all'art. 14, l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale. |