Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

8. REGOLE COMUNI PER I CONTRATTI SOPRA E SOTTO SOGLIA

8.3. Scelta del contraente

8.3.i. Procedure di protezione civile

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11 STAZIONE APPALTANTE In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle disposizioni del presente codice, di seguito indicate: Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11, lett. a)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 14, co. 12
STAZIONE APPALTANTE a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11, lett. b)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 15, co. 2
STAZIONE APPALTANTE b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11, lett. c)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 37
STAZIONE APPALTANTE c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento; Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11, lett. d)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 49
STAZIONE APPALTANTE d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea; Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 11, lett. e)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 108
STAZIONE APPALTANTE e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo. Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 12

D.Lgs. n. 1/2018 art. 7, co. 1, lett. b) - c)
STAZIONE APPALTANTE Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice: Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 12, lett. a)

D.Lgs. n. 36/2023 art. 50, co. 1
STAZIONE APPALTANTE a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;018; Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 4, 12, lett. b) STAZIONE APPALTANTE b) il termine temporale di 10 giorni per la trasmissione della documentazione giustificativa del Rup alla Stazione Appaltante di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni; Fino al 20/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140, co. 12, lett. c)

D. Lgs n. 1/2018 art. 25, co. 6
STAZIONE APPALTANTE c) l’amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell’articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Fino al 20/05/2025
D.L. n. 73/2025 art. 2, co. 1, lett. c), n. 5) STAZIONE APPALTANTE Con previsione rimasta invariata nella legge di conversione n. 105/2025, l’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 5), del D.L. n. 73/2025 ha abrogato i commi 11 e 12 dell’articolo 140 del Codice, che non riguarda più le procedure di protezione civile, ma soltanto quelle di somma urgenza. Dal 21/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis (introdotto dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c), n. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE Le procedure di protezione civile trovano oggi la propria disciplina nel nuovo art. 140-bis del Codice introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. n. 73/2025 entrato in vigore il 21/05/2025 e convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025 entrata in vigore il 20/07/2025.
Di seguito si darà conto delle previsioni di entrambe le fonti solo se sostanzialmente diverse, altrimenti si farà riferimento soltanto al testo della legge di conversione.
 
D.Lgs n. 1/2018 art.7 STAZIONE APPALTANTE Gli eventi emergenziali connessi svolgimento delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento) sono costituiti da:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di Enti o Amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi che, in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis co. 1 (introdotto dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c),di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice di protezione civile), si applicano le disposizioni dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici nonché le disposizioni del successivo articolo 140-bis e dell'articolo 46-bis del succitato decreto legislativo n. 1/2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al menzionato articolo 7 di quest'ultimo. Dal 21/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis co. 2 (introdotto dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c, n. 5) STAZIONE APPALTANTE In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all'articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 Dal 21/05/2025 al 19/07/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis co. 2 (introdotto dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto di cui al primo periodo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. Dal 20/07/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis co. 3 (introdotto
dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c, n. 5, convertito con modificazioni
dalla L. n. 105/2025)
STAZIONE APPALTANTE In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;
e) articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.02.2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale;
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
Dal 21/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis co. 4 (introdotto dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c, n. 5, convertito dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE In occasione degli eventi emergenziali di cui all' all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. cit., ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del D.lgs. cit.:
a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al D.lgs. n. 1/2018;
b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al D.lgs. n. 1/2018.
Dal 21/05/2025
D.Lgs. n. 36/2023 art. 140-bis co. 5 (introdotto dal D.L. n. 73/2025, art. 2, co. 1, lett. c, n. 5, convertito dalla L. n. 105/2025) STAZIONE APPALTANTE Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), ossia le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando consentite nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e alla medesima non imputabili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Dal 21/05/2025
D.Lgs. n. 1/2018 Art. 46-bis bis (introdotto dall’art. 2, co. 2, D.L. n. 73/2025convertito dalla L. n. 105/2025)   Per quanto concerne i contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), si applicano le seguenti disposizioni.
Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 D.lgs. cit. sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo D.lgs. (si tratta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, degli enti e delle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dei concessionari di lavori o di servizi pubblici) recedono dai contratti. Sono comunque fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del medesimo D.lgs. n. 159/2011 (prosecuzione della prestazione nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione, qualora l’appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi) e dall'articolo 32, comma 10, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici).
In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), D.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 dello stesso D.lgs. sono autorizzati ad avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice dei contratti pubblici, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice.
Dal 21/05/2025

Documenti