8.4.a. Verifica del possesso dei requisiti - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
8.4. Gli altri requisiti di partecipazione alla gara
8.4.a. Verifica del possesso dei requisiti
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n.36/2023 art. 99 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | La Stazione Appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatica attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. In egual modo la Stazione Appaltante verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica ed il possesso dei requisiti di partecipazione. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico o, comunque, sono già in possesso della Stazione Appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, o, ancora, possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e dalle banche dati delle pubbliche amministrazioni. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 99, co. 3 bis (introdotto dal D.Lgs. 209/2024 art. 31) | RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'art. 31 del D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto nel corpo dell'art. 99, il comma 3 bis, concernente i casi di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore o delle piattaforme virtuali. La predetta disposizione stabilisce che: "In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell’articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente è autorizzato a disporre comunque l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l’obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l’affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità". | Dal 31/12/2024 |
| D. Lgs. n.36/2023 art. 105 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all’allegato II.8. | |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.8 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Rapporti e mezzi di prova, certificazioni, registro on line dei certificati, costi del ciclo vita Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto. Le certificazioni saranno rilasciate da un organismo di valutazione della conformità; potrà essere accettato anche altro mezzo di comprova se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice, al fine di un'efficace cooperazione reciproca, nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Per facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis), l'aggiornamento del quale è a cura della cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice. Quando vengono valutate le offerte sulla base di un criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto, nei documenti di gara devono essere indicati i dati che gli operatori economici dovranno fornire, nonché il metodo che sarà utilizzato per determinare i costi del ciclo vita sulla base di tali dati. In particolare, potranno essere chiesti: 1) costi relativi all’acquisizione; 2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 3) costi di manutenzione; 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 5) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici. Il metodo utilizzato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b) essere accessibile a tutte le parti interessate; i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. |