8.5.a. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
8. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
8.5. Aggiudicazione e contratto
8.5.a. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D. Lgs. n. 36/2023, art. 106 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'articolo 106 disciplina le garanzie per la partecipazione alla procedura, intervenendo sul valore della garanzia provvisoria, sul beneficio di escussione, sull’efficacia e sull’operatività della garanzia, sulle riduzioni degli importi, in materia di conformità, svincoli ed esclusioni della garanzia. Al comma 1 si ribadisce, come già previsto dal previgente art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la previsione obbligatoria per l’offerta di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, introducendo le seguenti novità: - la possibilità di avere la garanzia provvisoria costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione; - il riferimento al valore complessivo della procedura (comprensivo quindi di eventuali rinnovi e opzioni), in sostituzione del parametro del prezzo base; - l’eliminazione del riferimento ai contratti sotto soglia europea, perché la disciplina della garanzia provvisoria per questi contratti è contenuta nel libro II, parte I. Si aggiorna il metodo di pagamento della cauzione che è costituita esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente (comma 2). Altra novità è che la garanzia fideiussoria scelta dall’appaltatore deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate (comma 3). Sono confermate per la garanzia le previsioni relative alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla sua efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta (commi 4 e 5). Si specifica che la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (nel testo previgente la garanzia copriva la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione) e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva (comma 6). Si ribadisce, inoltre, lo svincolo automatico della garanzia al momento della sottoscrizione del contratto (comma 7). Si semplificano le fattispecie, previste dal previgente comma 7 dell’art. 93 del "vecchio" Codice, che comportano una riduzione dell’importo della garanzia, al fine di limitarle a due a portata generale e ad una terza, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante quanto all’importo della riduzione (entro un limite massimo fissato per legge) (comma 8). In particolare, per le prime due fattispecie, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento nei confronti di determinati operatori economici ed è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione precedente, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie digitali. La terza fattispecie consente la riduzione dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui sopra, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto (comma 8). In tale ambito, vale segnalare la mancata conferma di quanto disposto dal previgente comma 8 dell’art. 93 del "vecchio" Codice, contenente l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Si prevede, infine, che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 117, comma 12 (comma 9), che la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia, ancorché la stessa garanzia perda comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione (comma 10), e che la disposizione in esame non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP (comma 11). |
Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 106, co. 3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 35) D.Lgs. n. 36/2023 art. 225-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 70) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'art. 35 del D.lgs. n. 290/2024 ha modificato il comma 3 dell'art. 106 del Codice specificando i nuovi requisiti che devono avere le piattaforme digitali per la verifica telematica e la gestione delle fidejussioni. Le caratteristiche che devono avere le piattaforme per la verificabilità e gestione delle garanzie fidejussorie saranno stabilite con il provvedimento dell'AGID di cui all'art. 26 del Codice, che AGID, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 209/2024 (che ha introdotto l'art. 225-bis nel D.Lgs. n. 36/2023), sarà adottato da AGID, d'intesa con ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del correttivo. La data entro la quale AGID dovrebbe adottare tale provvedimento è dunque quella del 03/03/2025. | Dal 31/12/2024 (provvedimento attuativo AGID entro 60 gg. da 31/12/2024) |
| D. Lgs. n. 36/2023, art. 117 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Per quanto riguarda le garanzie definitive, l’articolo 117 modifica il sistema delle garanzie fideiussorie per l'esecuzione dei contratti pubblici. Al comma 1, nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi-quadro, l'importo della garanzia è indicata nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In base al comma 3, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Il comma 4 riconosce la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. E' stata mantenuta la garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipazione e quella per il pagamento della rata di saldo. Lo svincolo delle ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento è stato disciplinato analogamente a quanto previsto per le altre modalità di prestazione della garanzia, cioè riferito all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, con la previsione, a tutela dell’appaltatore, dello svincolo da attuarsi comunque nel termine di dodici mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Nel comma 12 è stata inserita la previsione del contenuto delle polizze fideiussorie esteso alla rivalsa verso il contraente e al diritto di regresso verso la stazione appaltante, nonché la previsione della nomina di un mandatario o delegatario del garante. Il comma 14 reca la disciplina dell’esonero dalla garanzia in casi particolari. La stazione appaltante può far ricorso alla fattispecie di esonero dalla prestazione della garanzia non solo subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ma anche in presenza di un miglioramento di tipo qualitativo, laddove quello economico fosse difficilmente praticabile. |
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| D. Lgs. n. 36/2023, art. 53 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | Le garanzie provvisorie e definitive per i contratti di importo inferiore alle soglie europee sono disciplinate dall'art. 53. Il comma 1 dispone che nelle procedure di affidamento dei contratti “sottosoglia” (indicate dall’art. 50, comma 1) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie (previste per l’affidamento dei contratti “sopra soglia” dall’art. 106). Fanno eccezione i casi in cui, nelle procedure negoziate senza bando (indicate nelle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’art. 50), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Il comma in esame dispone altresì che le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In base al comma 2, quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento. Il comma 3 dispone che la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all’art. 106. In base al comma 4, in casi debitamente motivati, la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti “sotto soglia” oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Lo stesso comma dispone che, quando è richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 53, co. 4-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 19) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | Il comma 4-bis precisa che alle garanzie provvisorie e definitive per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2. | Dal 31/12/2024 |