Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

9.1. Forme di partenariato

9.1.a. Nozioni

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174 RUP / STAZIONE APPALTANTE Il D.Lgs. n. 36/2023 dedica l’intero Libro IV al partenariato pubblico-privato e alle concessioni.
Nella prima parte vengono previste disposizioni generali che hanno il pregio di definire la complessa materia.
In questa e nelle prossime cinque schede si segnaleranno solo gli aspetti principali del partenariato pubblico privato – PPP, rinviando direttamente al codice per eventuali approfondimenti.

L’art. 174, opportunamente, definisce il PPP come una operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Viene anche definito cosa si intende per ente concedente nella definizione di PPP, cioè, l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore come a loro volta definiti nella direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (direttiva recepita in Italia con il D.Lgs. n. 50/2016).

Viene poi spiegata la distinzione tra partenariato contrattuale e partenariato istituzionale.
Il primo comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati, che abbiano le caratteristiche sopra elencate e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione di tali contratti sono disciplinati dagli artt. da 182 a 195 del codice. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinati dagli artt. da 177 a 179 del codice (ossia dalle norme relative alla concessione).

Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175/2016) e dalle altre norme speciali di settore.

I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti, come sopra definiti, qualificati ai sensi dell'articolo 63 (sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza).
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 174
(come integrato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 53)
RUP / STAZIONE APPALTANTE L'art. 53 del D.Lgs. n. 209/2024 ha integrato l'art. 174 del codice limitandosi a precisare che le diverse forme di partenariato pubblico-privato contrattuale elencate dalla norma (quali locazione finanziaria e contratto di disponibilità) vanno ricondotte al contratto di concessione, contemplando espressamente fra queste anche la finanza di progetto.
In sostanza la norma chiarisce espressamente che la finanza di progetto costituisce una forma di concessione e, dunque, rientra nel più ampio genere del partenariato pubblico-privato contrattuale.
Dal 31/12/2024

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