Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.1. Atti preparatori

9.1.b. Specifiche tecniche ed etichettature

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
       
D.Lgs. n. 36/2023 art. 79 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5.
Il momento della definizione delle specifiche tecniche è quello che consente di valorizzare e speficare le prescrizioni di carattere ambientale.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 80

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.5
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Come riportato nell’Allegato II.5, nel caso di appalti di lavori, si definiscono specifiche tecniche l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che stabiliscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono.
Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Con l’esplicitazione delle varie specifiche tecniche si garantisce la pari possibilità di partecipazione degli operatori economici, senza porre ostacolo alcuno alla libera concorrenza.
Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a)   in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle Stazioni Appaltanti di aggiudicare l'appalto;
b)   mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione “o equivalente”;
c)    in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;
d)   mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, brevetto, tipo, origine o specifica produzione che portino favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Eccezionalmente è consentita la menzione o il riferimento a specifici prodotti o sistemi quando non sia possibile riportare una descrizione precisa e intelligibile di quanto serve per dare esecuzione all’appalto. In questo caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione “o equivalente”.
Le Stazioni Appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente.
Simile esclusione non può essere effettuata nei confronti di chi può realizzare un lavoro in modo alternativo: non rispettando talune delle specifiche tecniche poste a base di gara ma rispettando una norma, una omologazione tecnica o un sistema tecnico di riferimento adottati a livello europeo o da un organismo europeo di normalizzazione che, comunque, acconsentono di rispettare le prestazioni o i requisiti funzionali richiesti per l’attuazione dell’appalto.
È compito dell'offerente dimostrare, nella propria offerta, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richiesti
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II.5 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Le Stazioni Appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, negli atti di gara possono imporre un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, e forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste.
Devono, però, essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)   i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
b)   i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c)   le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d)   le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.
Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.
 

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