9.1.d. Documenti di gara e accordo di collaborazione - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
9.1. Atti preparatori
9.1.d Documenti di gara e accordo di collaborazione
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 82 | STAZIONE APPALTANTE | I documenti di gara essenziali sono i seguenti: a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte. Si chiarisce che, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni dei documenti di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 82-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 29) |
STAZIONE APPALTANTE | Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all’articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. L’accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all’esecuzione dell’appalto e non ne integra i contenuti. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l’allegato II-6-bis (pure introdotto ex novo dal D.Lgs. n. 209/2024), e definisce, in considerazione dell’oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all’articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi. All’esito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l’accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell’appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato II-6 bis. L’accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell’esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all’articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all’esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell’esecuzione mediante l’accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 221. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6-bis artt. 1 e 2 (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 89) |
STAZIONE APPALTANTE/RUP/DIRETTORE LAVORI/APPALTATORE/SUBAPPALTATORI | Si definisce «accordo di collaborazione» l’accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavoridisciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all’articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo. Sono parti dell’accordo: a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all’oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza e il progettista per le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai; b) l'appaltatore; c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell’appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell’oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell’appaltatore, può altresì invitare ad aderire all’accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell’esecuzione. L’accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge. Le parti e i soggetti sopra individuati sottoscrivono l’accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell’accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6-bis art. 3 (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 89) |
STAZIONE APPALTANTE | L' accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, che ne costituiscono parte integrante e sostenziale, individua: a) l’oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti; b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione; c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all’esecuzione dell’accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6 (infatti l'accordo di collaborazione deve individuare un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato); d) le responsabilità per l’esecuzione dell’accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte; e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo e i relativi meccanismi di operatività; f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione; g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell’accordo. |
Dal 31/12/2024 |
| D.Lgs. n. 36/2023 All. II.6-bis art. 4 (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 89) |
STAZIONE APPALTANTE | L’accordo di collaborazione, quale sistema di risoluzione alternativa della controversie, impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall’accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell’accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l’accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice (accordo bonario, transazione, arbitrato, CCT). In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell’accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati. |
Dal 31/12/2024 |