Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
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9. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

9.2. I contratti di concessione

9.2.a. Ambito di applicazione e aggiudicazione delle concessioni

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 176


D.Lgs. n. 36/2023 art. 181
ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione sono disciplinate dagli artt. da 176 a 195 del codice.
Tali disposizioni si applicano anche all'affidamento dei servizi economici d'interesse generale (SIEG). Va precisato che questa rappresenta solo una parte della discplina dei servizi pubblici. Per i profili relativi alla regolazione economica, infatti, va fatto riferimento al D.Lgs. n. 201/2022, recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e alle altre norme speciali di settore (ad esempio per quanto attiene ai criteri d'individuazione delle attività produttive d'interesse generale, alla conformazione dell'organizzazione dell'attività d'impresa, la determinazione degli ambiti territoriali ottimali ecc.).

Va ricordato che secondo la definizione data dal codice (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.1, art. 1, lett. b), per 'ente concedente' s'intende qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

Le disposizioni sulle concessioni di cui sopra non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento e del Consiglio del 26/02/2014.
Ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione di tali norme si applicano comunque i principi del codice.
 
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 177, co. 1 e 2 ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO L'art. 177 del codice è la disposizione cardine della disciplina delle concessioni.

La concessione è definita dal codice come un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto a pena di nullità, con cui l'ente concedente affida ad un operatore economico, selezionato mediante gara, l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi, remunerandolo unicamente con il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto ovvero con tale diritto accompagnato da un prezzo (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.1., art. 2, co. 1, lett.c).

Lo schema previsto dal legislatore comporta una ripartizione dei rischi sostanzialmente diversa da quella dell'appalto.
Infatti, l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi.
Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva dei lavori o dei servizi che sono oggetto di concessione .
Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o dei servizi oggetto del contratto.

Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
Il rischio trasferito al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.
Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
 
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 177, co. 3 ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.
Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 177, co. 3
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art.55)
ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO Il D.Lgs. n. 209/2024 ha riformulato la definizione di rischio operativo.
Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti.
Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 177, co. 4 - 7 ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura.

Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata erogazione dei servizi, oppure in caso di mancato reggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario.
Le variazioni di corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi d'investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.

Non si applicano le norme sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi da sostenere per l'esecuzione del contratto.
La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

Ai soli fini della contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 178 ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori e/o dei servizi richiesti al concessionario.
Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali assunti.
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione della concessione per eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, di cui all'art. 192, co. 1 del codice.
Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per la selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al MIT, che valuta il modello più idoneo alla gestione transitoria.
 
D.Lgs. n. 36/2023 artt. 182 - 186 ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
Il bando di concessione contiene la informazioni indicate nell'allegato IV.1 e indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.
Il bando e i relativi allegati sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.
Il bando può anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.

Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione per la gestione di servizi sociali e altri servizi specificati nell'allegati IV alla direttiva 2014/23/UE, rendono nota l'intenzione di aggiudicare la concessione con la pubblicazione di un avviso di pre-informazione avente i contenuti richiesti dalla citata direttiva.

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente (i requisiti minimi contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare);
b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando;
c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando per la pubblicazione.
Se la procedura si svolge per fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 22 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

L'ente concedente comunica entro 15 giorni agli offerenti le determinazioni assunte in ordine all'aggiudicazione.

Per l'aggiudicazione di una concessione l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità.
Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.
I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti.
Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 187 ENTE CONCEDENTE / RUP / OPERATORE ECONOMICO Per l'affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) (corrispondente alla soglia europea fissata per i lavori) l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Resta ferma la facoltà dell'ente concedente di affidare anche tali contratti tramite procedura di gara.
 

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