Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.2. Documenti di gara

9.2.d. Disponibilità digitale dei documenti di gara. informazioni ai candidati e agli offerenti

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 88 STAZIONE APPALTANTE I documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l’interesse riportano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice nell'avviso o nell'invito a confermare l’interesse se ne dà conto indicando le modalità di trasmissione dei documenti: in questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.
Di ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara se ne dà comunicazione a tutti gli offerenti oppure se ne dà informazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima qualora il termine per la ricezione delle offerte sia in misura ridotta.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 90 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti comunicano entro 5 giorni dall'adozione:
a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, ne daranno comunicazione entro cinque giorni dall’adozione della decisione a tutti i candidati o offerenti;
b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
c) l’aggiudicazione, e il nome dell’aggiudicatario dell’appalto o di parti di accordo quadro, nonché data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Fermo quanto disposto dall’articolo 35, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni illustrate in precedenza se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
 

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