Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.3. Documentazione dell'offerente e termini. commissione giudicatrice e seggio di gara

9.3.a. Domande, dgue, offerte, termini, impegni dell'operatore economico

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 91 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Per partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto l'operatore economico utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante, compilando i seguenti atti:
a)    la domanda di partecipazione;
b)    il documento di gara unico europeo;
c)     l’offerta;
d)    ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l’indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l’eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l’indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all'art.24 del codice.

Tramite il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in forma digitale, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:
a)    di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (articoli da 94 a 98 del Codice);
b)    di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’articolo 103.
Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma aggregata prevista dagli articoli 65 e 66, anche la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Le offerte tecniche ed economiche sono redatte utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato di oneri. In esse l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, il concorrente, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione purché che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 92 STAZIONE APPALTANTE Le stazioni appaltanti, fermi i termini minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

Detti termini sono prorogati in misura adeguata e proporzionale:
a)    se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima;
b)    se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara;
c)    nei casi di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme digitali individuate per la procedura di affidamento.
In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.
Integrato co. 2, lett. c), si vedano le variazioni al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 92
(come modificato dall'art 30 del D.Lgs 209/2024
STAZIONE APPALTANTE L'art. 30 del D.Lgs. n. 209/2024 ha inserito nel comma 2, lett. c) dell'art. 92 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo ai sopradetti casi di mafunzionamento delle piattaforme di gara, l'obbligo per la stazione appaltante di dare immediata pubblicità del malfunzionamento della piattaforma e della relativa proroga per la presentazione delle offerte sul proprio sito istituzionale. La lett. c) dell'art. 92, comma 2, stabilisce, quindi, che nei casi di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale individuate per la procedura di affidamento "la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell’avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale". Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 102 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Sulla base della prestazione oggetto del contratto, nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a)   garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b)   garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c)     garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Ai fini di quanto sopra il concorrente indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo - anche con le modalità previste per la verifica dell'anomalia delle offerte di cui all'art. 110 - solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.
 

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