Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

9.3. Finanza di progetto

9.3.b. Altre forme di partenariato

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D. Lgs. n.36/2023 art.198 OPERATORE ECONOMICO / SOCIETA' DI SCOPO / INVESTITORE ISTITUZIONALE / ENTE CONCEDENTE Le proposte di cui all'art. 193 (finanza di progetto) possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di PPP.
Anche al di fuori della finanza di progetto, gli aggiudicatari di contratti di PPP possono sempre costituire una società di scopo.
 
D. Lgs. n.36/2023 art. 199 OPERATORE ECONOMICO / SOCIETA' DI SCOPO / ENTE CONCEDENTE I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle società di scopo, delle società affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali.
Il privilegio, a pena di nullità del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto.

I beni sui quali la società di scopo è titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i fabbisogni previsti dal contratto di PPP.
 
D. Lgs.n.36/2023 art. 200 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi.
La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche.
 
D. Lgs. n.36/2023 art.201 ENTE CONCEDENTE / CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI Per la conclusione di contratti di partenariato sociale gli enti concedenti devono predisporre un atto generale che tenga conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore e che determini i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione del contratto.
I contratti di partenariato sociale possono essere stipulati nei seguenti casi:
a) per la gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare di incentivi fiscali;
b) per la gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all’uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;
c) per la realizzazione di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell’ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l’esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.
Variati co. 1 e 2, si veda la modifica al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 201
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 59)
OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE / RUP Il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il primo e il terzo comma dell'art. 201 al solo fine di precisare da chi vengono predisposti i bandi-tipo e i contratti-tipo cui la norma fa riferimento.
E' ora previsto che il contenuto dell'atto generale per la conclusione di contratti di partenariato sociale va predisposto tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l’Autorità di regolazione del settore e con il MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Dal 31/12/2024
D. Lgs. n.36/2023 art. 203 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Per affidamento di servizi globali si intende un contratto con cui l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.
I contratti di affidamento di servizi globali possono essere stipulati solo da un operatore economico in possesso della specifica qualificazione prevista dall'art. 207 del codice (qualificazione richiesta al contraente generale), oltre che dei requisiti di ordine generale.
I contenuti di tali contratti sono determinati tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo ANAC.
 
D. Lgs. n.36/2023 art.204 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE L’affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l’operatore economico a compiere un’opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese. L’affidamento al contraente generale è deciso dall’ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l’importo dell’affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro.
L'ente concedente redige il progetto di fattibilità tecnico-economica e approva il progetto esecutivo e le sue varianti.

I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione.
Il contraente generale, fra l'altro, è tenuto:
a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione;
b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera;
c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il contratto può prevedere che:
a) l'operatore economico abbia la qualità di autorità espropriante, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento;
b) l'operatore economico individui i modi di gestione dell'opera e di selezione dei soggetti cui tale gestione può essere affidata.

Il bando di gara e il contratto stabiliscono:
a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante al contraente generale in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo, che in ogni caso avviene dopo il collaudo per la parte relativa ai lavori realizzati con anticipazione;
c) le risorse proprie del contraente generale;
d) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità;
e) le misure idonee a prevenire tentativi di infiltrazione e condizionamento mafiosi e i relativi costi, non sottoposti a ribasso d'asta.

Il rischio derivante dalle varianti del progetto richieste dall'ente concedente, o cagionate da forza maggiore o da provvedimenti di altre autorità, è a carico dell'ente concedente.
Il rischio derivante da varianti cagionate da omissioni, inesattezze o errori del progetto esecutivo è a carico del contraente generale.
 
D. Lgs. n.36/2023 art.205 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Il bando individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell’opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l’ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all'oggetto del contratto, resi noti nel bando. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
D. Lgs. n.36/2023 art.207 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE Il contraente generale è una società avente per oggetto l’esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, oppure un consorzio stabile come definito dal codice:
a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari di cui al comma 2 dell'art. 207 (fino alla data di entrata in vigore del regolamento che fissserà i requisiti di qualificazione del contraente generale, la qualità di contraente generale è attestata dal MIT su richiesta dell'interessato);
b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
 
D. Lgs. n.36/2023 art.208 OPERATORE ECONOMICO / ENTE CONCEDENTE L’affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all’ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all’attività normalmente necessaria per ottenerlo.

Il bando di gara e il contratto stabiliscono:
a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese;
b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo;
c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorità.

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.
 

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