9.3.b. Garanzia provvisoria - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
9.3. Documentazione dell'offerente e termini. commissione giudicatrice e seggio di gara
9.3.b. Garanzia provvisoria
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
|---|---|---|---|
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 106 | RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'articolo 106 disciplina le garanzie per la partecipazione alla procedura, intervenendo sul valore della garanzia provvisoria, sul beneficio di escussione, sull’efficacia e sull’operatività della garanzia, sulle riduzioni degli importi, in materia di conformità, svincoli ed esclusioni della garanzia. Al comma 1 si ribadisce, come già previsto dal previgente art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la previsione obbligatoria per l’offerta di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, introducendo le seguenti novità: - la possibilità di avere la garanzia provvisoria costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione; - il riferimento al valore complessivo della procedura (comprensivo quindi di eventuali rinnovi e opzioni), in sostituzione del parametro del prezzo base; - l’eliminazione del riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria, perché la disciplina della garanzia provvisoria per questi contratti è contenuta nel libro II, parte I, all'art. 53. Si aggiorna il metodo di pagamento della cauzione che è costituito esclusivamente da bonifico o altro strumento e canale di pagamento elettronico previsto dall’ordinamento vigente (comma 2). Altra novità è che la garanzia fideiussoria scelta dall’appaltatore deve obbligatoriamente essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme digitali specificate (comma 3). Sono confermate per la garanzia le previsioni relative alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla sua efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta (commi 4 e 5). Si specifica che la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (nel testo previgente la garanzia copriva la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione) e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva (comma 6). Si ribadisce, inoltre, lo svincolo automatico della garanzia al momento della sottoscrizione del contratto (comma 7). Si semplificano le fattispecie, previste dal previgente comma 7 dell’art. 93 del "vecchio" Codice, che comportano una riduzione dell’importo della garanzia, al fine di limitarle a due a portata generale e ad una terza, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante quanto all’importo della riduzione (entro un limite massimo fissato per legge) (comma 8). In particolare, per le prime due fattispecie, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento nei confronti di determinati operatori economici ed è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione precedente, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie digitali. La terza fattispecie consente la riduzione dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui sopra, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o dei marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto (comma 8). In tale ambito, vale segnalare la mancata conferma di quanto disposto dal previgente comma 8 dell’art. 93 del "vecchio" Codice, contenente l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. Si prevede, infine, che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 117, comma 12 (comma 9), che la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia, ancorché la stessa garanzia perda comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione (comma 10), e che la disposizione in esame non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP (comma 11). |
Variato co. 3, si vedano modifiche al rigo successivo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 106, co. 3 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 35) D.Lgs. n. 36/2023 art. 225-bis (introdotto da D.Lgs. n. 209/2024 art. 70) |
RUP / STAZIONE APPALTANTE | L'art. 35 del D.lgs. n. 290/2024 ha modificato il comma 3 dell'art. 106 del Codice specificando i nuovi requisiti che devono avere le piattaforme digitali per la verifica telematica e la gestione delle fidejussioni. Le caratteristiche che devono avere le piattaforme per la verificabilità e gestione delle garanzie fidejussorie saranno stabilite con il provvedimento dell'AGID di cui all'art. 26 del Codice, che AGID, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 209/2024 (che ha introdotto l'art. 225-bis nel D.Lgs. n. 36/2023), sarà adottato da AGID, d'intesa con ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del correttivo. La data entro la quale AGID dovrebbe adottare tale provvedimento è dunque quella del 03/03/2025. | Dal 31/12/2024 (provvedimento attuativo AGID entro 60 gg. da 31/12/2024) |