9.4.a. Cause di esclusione automatica - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
9.4. Requisiti di ordine generale
9.4.a. Cause di esclusione automatica
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 94 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | È causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (rispettivamente di cui agli artt. 416 e 416-bis c.cp.), oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni di associazione di tipo mafioso oppure per agevolarne l'attività, nonché delitti, consumati o tentati, previsti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990) e/o per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) e/o per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); b) delitti, consumati o tentati, di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), istigazione alla corruzione ( art. 322 c.p.) nonché di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.), di traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.), di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), di astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), d'inadempimento di contratti e frode nelle pubbliche forniture (artt. 355 e 356 c.p.), nonché di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f) delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), di autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.c), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art.1, D.Lgs. n. 24/2014); g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014); h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. L'esclusione per tutte dette cause è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: a) dell’operatore economico ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica); b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio, amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto penale di condanna ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest’ultima. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 94 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | E' causa di esclusione automatica la sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto quali effetti delle misure di prevenzione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa che dia luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, D.Lgs. n. 159/2011). La causa di esclusione per situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che diano luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva (art. 84, co. 4, D.Lgs. n. 159/2011) non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del citato Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 94 | STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Sono altresì esclusi gli operatori economici: a) interdetti dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 231/2001), compresi i provvedimenti interdittivi per il contrasto di lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.81/2008); b) che non abbiano presentato la certificazione attestante la regolarità in relazione a e norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (L. n. 68/1999); c) che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui ai regolamenti UE n. 240/2021 e n. 241/2021 (PNRR) del Parlamento europeo e del Consiglio, non abbiano prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.Lgs. n.198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 46 D.Lgs. n. 198/2006); d) che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’art.95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n.14/2019, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 5, R.D. n. 267/1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 14/2029, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; e) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. |
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D.Lgs. n. 36/2023 art. 94 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.10 art. 1 |
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | È inoltre escluso l’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10, art. 1. Questa causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Ai sensi e per gli effetti (di esclusione automatica) dell'art. 94, co. 6, del codice: - costituiscono gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 10 mila euro (importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. n. 602/1973). - costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione; - costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; - si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 All. II. 10 art. 1, co. 2 (come modificato dall'art. 90 del D.Lgs 209/2024) |
STAZIONE APPALTANTE | L'art. 90 del D.Lgs 209/2024 ha sostituto, in relazione all'acquisizione di ufficio da parte della stazione appaltante dei documenti di regolarità contributiva presso gli istituti di previdenza, le parole "tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici". Dal 31/12/2024 le stazioni appaltanti acquisiscono il DURC tramite accesso alla banca dati nazionale e non più presso gli istituti previdenziali. La modifica sulle modalità di acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte della stazione appaltante si coordina con quelle in materia di digitalizzazione e interoperabilità fra le banche dati introdotte nel codice dal D.Lgs. n. 209/2024. |
Dal 31/12/2024 |