Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.4. Requisiti di ordine generale

9.4.b. Cause di esclusione non automatica

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 95 STAZIONE APPALTANTE La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
a)    sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26/02/2014;
b)   che con la partecipazione dell'operatore economico si determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 non diversamente risolvibile;
c)    sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell’operatore nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d)    sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che l’offerta dell’operatore in esame e di altri offerenti siano riconducibili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
e)    che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'art. 98 del codice sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonchè i mezzi adeguati a dimostrarli.
 
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 95

D.Lgs. n. 36/2023 All. II.10 art. 2 - 4 e art. 1, co. 2
 
STAZIONE APPALTANTE Inoltre, la stazione appaltante esclude un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell’allegato II.10.

La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto.

L'esclusione non va dispposta se l'operatore ecomico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contrbuti previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario o previdenziale con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti (di esclusione non automatica) dell'art. 95, co. 2, del codice:
- si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica:
a)       di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo;
b)       di atti impositivi, conseguenti adattività di liquidazione;
c)       di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni d'irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione (ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972).
(si veda l'art. 2 dell'All.II.10);
- si considera grave la violazione quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, la soglia di gravità è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 Euro (All.II.10, art. 3);
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale (All.II.10, art. 3);
- le violazioni gravi di obblighi di pagamento di imposte o tasse o in materia controbutiva o previdenziale , si considerano non definitivamente accertate , e pertanto valutabili dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere e l'atti impositivo o la cartella esattoriale siano stati tempestivamente impugnati.
Le medesime non rilevano ai fini dell'esclusione se in relazione ad esse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino alla sua eventuale riforma o fino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa (All. II.10, art. 4);
- si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente (All. II.10, art. 1, co. 2).
 
 
D.Lgs. n. 36/2023 All. II. 10 art. 1, co. 2
(come modificato dall'art. 90 del D.Lgs 209/2024)
STAZIONE APPALTANTE L'art. 90 del D.Lgs 209/2024 ha sostituto, in relazione all'acquisizione di ufficio da parte della stazione appaltante dei documenti di regolarità contributiva presso gli istituti di previdenza, le parole "tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici"(art. 1, co. 2).
Dal 31/12/2024 le stazioni appaltanti acquisiscono il DURC tramite accesso alla banca dati nazionale e non più presso gli istituti previdenziali.
La modifica sulle modalità di acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte della stazione appaltante si coordina con quelle in materia di digitalizzazione e interoperabilità fra le banche dati introdotte nel codice dal D.Lgs. n. 209/2024.
Dal 31/12/2024

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