9.5.a. Requisiti di ordine speciale - Pnrr Semplificazione 2022-2025
Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR
9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
9.5. Altri requisiti di partecipazione alla gara
9.5.a. Requisiti di ordine speciale
| FONTE | CHI | AZIONE | INDICAZIONI APPLICATIVE |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 100 cc. 1-2 | STAZIONE APPALTANTE | Sono requisiti di ordine speciale: a) l’idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto. Salvo quanto previsto da leggi speciali o dall'art. 102 in ordine agli impegni che le stazioni appaltanti chiedono agli operatori economici di assumere (con riguardo al personale impiegato, all'appalicazione dei CCNNLL e al rispetto delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione), le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 in esame. |
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D.Lgs. n. 36/2023 art. 100 c. 4 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 |
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC e il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse, è disciplinato dall’allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate e il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato per gli operatori stabiliti in altri Stati, gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e sono classificati, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi indicati all'art. 2, co. 4, dell'allegato II.12 Le categorie sono specificate nella Tabella A dell’allegato II.12. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi. |
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| D.Lgs. n. 36/2023 art. 100 co. 5-8 D.Lgs. n. 36/2023 All. II.12 art. 4 |
OPERATORE ECONOMICO / ORGANISMO DI ATTESTAZIONE | (art. 100 c. 5) Per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: a) essere iscritti nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività, prevista dall’oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione; b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023 nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione; c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati. (art. 4 All. II.12) Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Gli organismi accreditati hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico. (art. 100 c. 6) L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale. (art. 100 c. 7) Fino all’emanazione del regolamento, il periodo di attività documentabile è relativo ai quindici anni precedenti la data di sottoscrizione con l'organismo di attestazione, mentre la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica del mantenimento dei requisiti entro il terzo anno. (art. 100, c. 8) Con lo stesso regolamento sono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo; b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c) le modalità di qualificazione dei consorzi di cui agli artt. 65, co. 2, lett. b), c) e d) e 66, co. 1, lett. g), sulla base del criterio del cumulo, nonché i criteri d'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che le eseguono; d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione. |
Variato il riferimento al regolamento citato ai co. 7-9, si vedano le modifiche all'ultimo rigo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 100 co. 9 e 13 | ORGANISMO DI ATTESTAZIONE / ANAC | Con riferimento agli organismi di attestazione, con il medesimo regolamento sono disciplinati i requisiti per la qualificazione e l'esercizio dell'attività di attestazione, le sanzioni, la vigilanza, gli obblighi informativi e di comunicazione ad ANAC gravanti sugli organismi di attestazione. Gli organismi di attestazione segnalano immediatamente ad ANAC i casi in cui gli operatori economici rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri ai fini della qualificazione. |
Variato il riferimento al regolamento citato ai co. 7-9, si vedano le modifiche all'ultimo rigo |
| D.Lgs. n. 36/2023 art. 100, co. 7-9 (come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 32) D.Lgs. n. 36/2023 art. 226-bis, co.1, lett. b) |
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO | Il D.Lgs. n. 209/2024 ha introdotto nel D.Lgs. n. 36/2023 l'art. 226-bis, che al co. lett. b), prevede che l'allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del MIT, sentita l'ANAC, possa essere abrogato e sostituito da uno o più regolamenti emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art. 100, co. 7-9, del D.Lgs.n. 36/2023, il correttivo prevede che il già previsto eventuale regolamento sostitutivo dell'All. II.12 non sia più rimesso all'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentitta ANAC (che, con tali modalità, può tuttavia modificare l'all.II.12), ma a deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad emanzione con Decreto del Presidente della Repubblica (quindi l'all. II.12 non potrà più essere sostitutito da un D.M., ma potrà essere sostituito da un D.P.R.). |