Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.5. Altri requisiti di partecipazione alla gara

9.5.c. Avvalimento

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 104, co. 1 e 11 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO / AUSILIARIO L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta, a pena di nullità, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico ed è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria. Esso può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Si distingue l'avvalimento per l'acquisizione di requisiti necessari alla partecipazione alla gara da quello c.d. premiale.

Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali , ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnoclogico o di rilevante complessità tecnica (quali impianti, strutture e opere speciali) siano direttamente svolti dall'offerente o da un partecipante al raggruppamento offerente.
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 104, co. 12 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO / AUSILIARIO Nei soli casi di avvalimento c.d. premiale (finalizzato unicamente a migliorare l'offerta) non è consentito che partecipino alla stessa gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione . Fino al 30/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 104, co. 12
(come modificato da D.Lgs. n. 209/2024 art. 34)
STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO / AUSILIARIO In tema di avvalimento premiale, l'art. 34 del D.Lgs 209/2024, ha modificato l'art. 104, comma 12 del D.Lgs 36/2024, stemperando il divieto di partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausliata per mere finalità premiali e dell'ausiliaria.
Il co. 12 dell'art. 104, nella nuova formulazione, prevede che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
Dal 31/12/2024
D.Lgs. n. 36/2023 art. 104, co. 2, 3 e 10 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO / AUSILIARIO Se il contratto di avvalimento è concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta. (co. 2)

Se il contratto di avvalimento è stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria e si applicano le disposizioni in materia di subappalto. (co. 3)

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. (co. 10)
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 104, co. 4 - 6 e 9 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO / AUSILIARIO L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento (in originale o in copia autentica), specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. (c. 4)

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
a)   di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
b)   di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art.100 del D.Lgs. 36/2023 per i servizi e le forniture (per i lavori questa dichiarazione è sostiutita dalla trasmissione dell'attestazione di qualificazione, v. infra);
c)   di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. (c. 4)

Nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di lavori, l'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione. (c. 5)

In caso di dichiarazioni mendaci dell’ausiliario, il soggetto ausiliato, entro un termine non superiore a dieci giorni assegnato dalla stazione appaltante, indica un altro soggetto ausiliario idoneo senza, purchè la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. In caso di ritardo nella comunicazione del nuovo ausiliario il concorrente è escluso dalla gara. (c. 5)

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui artt. 91 e 105 del D.Lgs. 36/2023, e se sussistono le cause di esclusione ai sensi degli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023.
La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. (c. 6)

La stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. (c. 9)
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 104, co. 7 - 9 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO / AUSILIARIO Il contratto di appalto oggetto di affidamento è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quando sia prevista l’esecuzione diretta di prestazioni da parte dell’impresa ausiliaria come nel caso di avvalimento con ausiliario in possesso di autorizzazioni o titoli abilitativi (c. 8).

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante, in corso d'esecuzione, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.
A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza secondo quanto stabilito dal contratto di avvalimento.
Il RUP ha l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 29 del codice. (c. 9)

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti dell’ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. (c. 7)
 
D.Lgs. n. 36/2023 art. 132, co. 2 STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore, non si applica l'istituto dell'avvalimento.  

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