Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.5. Altri requisiti di partecipazione alla gara

9.5.d. Soccorso istruttorio

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 101 STAZIONE APPALTANTE Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazuione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla gara o con il documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l’offerta economica. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro tipo di documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

Il concorrente che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chierimenti resi non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, il concorrente, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione purché che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.
 

Documenti