Regione del Veneto
SEMPLIFICAZIONE PNRR
SEMPLIFICAZIONE PNRR

9. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

9.6 Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto

9.6.b. Criteri di aggiudicazione

FONTE CHI AZIONE INDICAZIONI APPLICATIVE
D.Lgs. n. 36/2023 art. 108 RUP / STAZIONE APPALTANTE / OPERATORE ECONOMICO Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8. Dunque, è normativamente preclusa la possibilità di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo. (comma 1).

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
b) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
c) gli affidamenti di appalto integrato. (comma 2)

Si prevede che nei documenti di gara si stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto (comma 4).

Si conferma che l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (comma 5).

Si conferma, altresì, che i criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione di questi lavori,o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale (comma 6).

Si ribadisce che i documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti subcriteri e sub-pesi o sub-punteggi (comma 7).

Nel caso in cui la ponderazione descritta al comma 7 non sia possibile, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa (comma 8).

Si prevede che nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (comma 9).

Si prevede che le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte (comma 10).

Si conferma l’impossibilità per le stazioni appaltanti di attribuire punteggi per l'offerta di opere aggiuntive, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta, in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo (comma 11).

In modo analogo a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, le variazioni intervenute, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non producono conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (comma 12).
Variati co. 4 e co. 11,
si vedano modifiche al rigo successivo
D.Lgs. n. 36/2023 art. 108, co. 4 e 11
(come modificati dall'art. 36 del D.Lgs. n. 209/2024)
RUP / STAZIONE APPALTANTE Il correttivo ha modificato il comma 4 dell'art. 108 meglio precisando i criteri oggettivi, connessi all'oggetto dell'appalto, sulla base dei quali valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa e stabilendo che tali criteri debbano essere "di impatto economico, sociale e ambientale". Con tale espressione viene, dunque, sostituita la precedente disposizione che faceva riferimento ad "aspetti qualitativi, ambientali o sociali".

Al comma 11, viene precisata l’impossibilità per le stazioni appaltanti di attribuire punteggi per l'offerta non solo di opere, ma anche, più in generale, di prestazioni aggiuntive, rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.
Dal 31/12/2024

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